Il sequestro preventivo richiede la motivazione del periculum in concreto (Cass. pen. Sez. 2 n. 90 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo emesso ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L’onere motivazionale del periculum può ritenersi assolto con il solo riferimento alla confiscabilità del bene esclusivamente nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi della motivazione talmente radicali da renderla apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Enna rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti della ricorrente, relativo alla somma di euro 103.515,3, ritenuta profitto del reato di truffa ai danni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Alla ricorrente, titolare di una ditta individuale, si contestava di aver presentato domanda per ottenere aiuti comunitari per le campagne 2019 e 2020, attestando la disponibilità di terreni che, invece, a seguito della risoluzione del contratto con patto di riservato dominio, erano di proprietà dell’Ismea.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la mancata considerazione della “disponibilità effettiva” dei terreni in capo alla ricorrente, con conseguente vizio di motivazione apparente; e l’erronea identificazione del periculum in mora, ritenuto dal Tribunale insito nella sola astratta confiscabilità del bene, senza un esame concreto delle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, confermando il principio, consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, secondo cui il ricorso per cassazione in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la risoluzione del contratto con l’Ismea per escludere la disponibilità dei terreni in capo alla ricorrente, non poteva ritenersi apparente, poiché si confrontava con le deduzioni difensive e offriva una spiegazione logica e coerente.
È stato invece accolto il secondo motivo, relativo alla violazione di legge nell’identificazione del periculum in mora. Il Tribunale aveva ritenuto il pericolo insito nel presupposto della confiscabilità del bene, senza necessità di indicare ulteriori ragioni che rendessero necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. La Corte ha giudicato tale affermazione contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite “Ellade” n. 36959 del 2021.
Secondo tale principio, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Solo nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può limitarsi alla sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Pertanto, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al periculum e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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