Accertamento IMU su aree edificabili: valore da delibera comunale e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 20424 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e di IMU, è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che abbia periodicamente indicato i valori delle aree fabbricabili per zone omogenee, trattandosi di atto che, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire un indice di valutazione per l’Amministrazione e per il giudice. L’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto ogni volta che il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ben potendo la motivazione avvenire per relationem a delibere e relazioni di stima comunali. L’erronea affermazione della inesistenza nei fascicoli di un documento che risulti esservi inserito non integra un vizio di motivazione, ma una mera svista materiale, censurabile con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; la consulenza tecnica d’ufficio non è comunque un “fatto storico” e il suo omesso esame non è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero a tassazione dell’IMU relativa all’anno 2012 su aree edificabili di sua proprietà. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la consistenza dell’area e il valore. A seguito dell’appello principale del Comune e di quello incidentale del contribuente, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, confermando l’atto impositivo. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, volto a denunciare l’omesso esame di una relazione di C.T.U. La Suprema Corte ha chiarito che l’affermazione circa l’inesistenza di un documento negli atti processuali, quando questo risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, ma in una svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e quindi motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La sentenza impugnata ha reso evidente la ratio decidendi, non potendo ridondare in nullità l’omesso esame di meri argomenti difensivi.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento basato sui valori delle aree edificabili determinati dal Comune per zone omogenee, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di una fonte di presunzioni che funge da indice di valutazione, con funzione analoga agli studi di settore.
Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito. La Corte ha poi ribadito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; non rileva, inoltre, la mancata comunicazione dell’attribuzione della natura di area fabbricabile, non essendo tale inosservanza specificamente sanzionata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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