Accertamento redditometrico, il cavallo è bene-indice solo se “da corsa” o “da equitazione” (Cass. civ. Sez. 5 n. 21038 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 solo ove si tratti di animali “da equitazione” o “da corsa”, in ragione della cura e dell’addestramento richiesti. Non è sufficiente la razza purosangue, dovendosi accertare l’effettiva destinazione. L’Amministrazione finanziaria deve provare il corretto inquadramento del bene-indice nelle categorie dei decreti ministeriali, non potendo presumere l’utilizzo. Il giudicato esterno opera solo su elementi costitutivi permanenti, non sul diritto di proprietà di un animale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito per l’anno 2007 tramite l’accertamento sintetico-redditometrico, valorizzando il possesso di un cavallo, un motoveicolo e un’autovettura. Il contribuente impugnava l’avviso e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo il cavallo non riconducibile alle categorie rilevanti e i veicoli compatibili con la capacità di spesa. La CTR, riformando la sentenza, qualificava l’animale come bene-indice, non ravvisando nel passaporto indicazioni sufficienti a escluderne la natura “da corsa”. Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione del giudicato esterno e l’erronea classificazione del cavallo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi al cavallo, ravvisandone la fondatezza. Richiama il principio per cui il possesso di equini rileva solo se adibiti a “equitazione” o “corsa”, come da d.m. 10 settembre 1992, citando la conforme Cass. n. 2692/2025 e la Cass. n. 21335/2015. La sentenza impugnata aveva erroneamente collegato la qualità di bene-indice alla sola razza purosangue, senza verificare l’effettiva destinazione, trascurando il dato del passaporto che qualificava l’animale come “destinato alla produzione di alimenti per consumo umano”. La Corte precisa che l’onere di corretta qualificazione grava sull’ufficio finanziario, non potendo la presunzione operare in assenza di tale presupposto.
Quanto al primo motivo, relativo al giudicato esterno, la Corte lo rigetta. La sentenza del 2017 riguardava l’accertamento per il 2006, basato sulla mancata prova della titolarità del cavallo in capo al contribuente, mentre la presente controversia verte sulla qualificazione dell’animale. Il giudicato opera solo per elementi costitutivi con carattere tendenzialmente permanente che si estendono a più periodi d’imposta, come chiarito da Cass. n. 15938/2025 e Cass. n. 8291/2025, tra i quali non rientra la titolarità di un animale. La decisione impugnata, pertanto, non contrasta con il precedente.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un riesame della qualificazione del cavallo ai fini della sua rilevanza quale bene-indice.
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Nota della Redazione
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