Termine breve e mancato deposito della sentenza notificata: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 3739 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, in quanto manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relazione di notificazione. Il mancato deposito determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente, quando il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia superiore a sessanta giorni. Detto incombente non viola il diritto di difesa né il principio del giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2020, aveva definito il giudizio di secondo grado tra due parti private. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2021, dichiarando sia a pag. 1 sia a pag. 21 dell’atto che la sentenza impugnata era stata notificata dalla controparte in data 9 febbraio 2021.
La parte controricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La questione pregiudiziale emersa all’esame del Collegio ha riguardato la stessa procedibilità del ricorso, atteso che la relata di notificazione della sentenza non risultava depositata agli atti né dal ricorrente né dal controricorrente, come verificato dal Collegio e attestato dal funzionario di cancelleria in data 10 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che la notificazione dello stesso era avvenuta quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi escluso l’operatività del principio che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel caso di intervallo tra pubblicazione e notifica del ricorso inferiore al termine cd. breve, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche a Sezioni Unite, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ.. Tale dichiarazione, quale manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato e fa sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita della relazione di notificazione nel termine previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ..
La conseguenza del mancato deposito è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio, non sanabile dalla non contestazione del controricorrente. La Corte ha precisato che tale previsione è funzionale al riscontro, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, esercitabile soltanto con l’osservanza del termine breve una volta avvenuta la notificazione della sentenza.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata in data 9 febbraio 2021, ma aveva depositato copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione; tale documentazione non era stata prodotta neppure dal controricorrente. Ciò ha reso applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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