L’appello incidentale tardivo non riqualificabile se depositato oltre il termine di costituzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9857 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di appello, la parte integralmente vittoriosa in primo grado che intenda contestare una statuizione a sé sfavorevole non impugnata con appello incidentale non può limitarsi a depositare controdeduzioni tardive. Il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale previsto dagli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio è perentorio e la sua violazione impedisce la riqualificazione delle controdeduzioni come appello incidentale, ancorché irregolare. Ne consegue il passaggio in giudicato della statuizione non gravata, che non può essere posta a fondamento della riforma della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione quote di ammortamento eccedenti i limiti di legge, costi non documentati e una plusvalenza non dichiarata. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, deducendo anche vizi di sottoscrizione.
Il collegio di prossimità rigettava le censure procedimentali, ritenendo valida la sottoscrizione, e accoglieva parzialmente il ricorso nel merito. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate. La parte contribuente si costituiva con controdeduzioni depositate ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello, riproponendo le doglianze sulla sottoscrizione, integralmente rigettate in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, ha ripercorso la disciplina della costituzione in giudizio dell’appellato nel processo tributario. Il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 546/1992, è il limite ultimo entro cui le controdeduzioni possono valere come appello incidentale, ai sensi dell’art. 54 dello stesso decreto.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha precisato che, per la parte comunque vittoriosa in primo grado, la devoluzione al giudice del gravame di un’eccezione di merito respinta dal primo giudice richiede la proposizione dell’appello incidentale. Ove la parte contesti la statuizione nelle controdeduzioni, queste possono essere riqualificate come appello incidentale, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, considerato che nel contenzioso tributario l’appello incidentale non è notificato ma è contenuto nelle controdeduzioni.
Nel caso di specie, tuttavia, tale riqualificazione è preclusa: le controdeduzioni sono state depositate oltre i sei mesi dalla notifica dell’appello erariale, e ciò impedisce di considerarli tempestivi ai fini dell’incidentale. Ne deriva il passaggio in giudicato della statuizione del primo giudice sulla regolarità della sottoscrizione, che non poteva essere riformata dal giudice d’appello.
I restanti motivi di ricorso, relativi alla deducibilità delle poste e alla legittimità della delega di firma, sono stati dichiarati assorbiti per l’efficacia espansiva del giudicato. La Corte ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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