Posizione organizzativa nel lavoro pubblico privatizzato: irrilevante il conferimento formale se le funzioni sono predeterminate dalla contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21471 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l’attribuzione di una posizione organizzativa non richiede l’allegazione di attività aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte dal dipendente. L’incarico si ritaglia sulle mansioni di pertinenza, ma si caratterizza per il concentrarsi in capo all’incaricato di peculiari ed elevate responsabilità e specializzazioni, predeterminate dalla contrattazione collettiva (art. 83 c.c.n.l., art. 7 c.c.n.i. e accordo sindacale con tabella allegata). L’accertamento demandato al giudice di merito è di sussunzione, consistente nel verificare se le funzioni effettivamente svolte corrispondano a quelle tipizzate come posizione organizzativa. È, pertanto, irrilevante la regolarità formale del provvedimento di conferimento: l’eventuale invalidità non impedisce, ai sensi dell’art. 2126, secondo comma, c.c., il riconoscimento della retribuzione di posizione qualora il dipendente abbia assunto le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità. Il riconoscimento ad altri dipendenti di un trattamento non dovuto non fa sorgere in capo ad altri un diritto al medesimo trattamento.
Il Fatto
Un dipendente dell’ENAC, inquadrato nella prima qualifica professionale come ingegnere elettronico fino al collocamento in quiescenza, aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di posizione prevista dalla contrattazione collettiva. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo necessaria la specifica allegazione di funzioni o attività aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte e richiedendo un provvedimento di formale attribuzione dell’incarico per funzioni di elevata responsabilità.
La Corte d’appello aveva inoltre escluso che le funzioni delineate nella tabella annessa all’accordo sindacale del 19 novembre 2003 costituissero un sistema di tipizzazione “aperta”. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’ENAC restava intimato senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per la convergenza delle censure, richiamando un consolidato indirizzo espresso sulle medesime questioni (Cass. Sez. L n. 38892 del 2021, Cass. Sez. L n. 9166 del 2022, Cass. Sez. L n. 9268 del 2023, Cass. Sez. L n. 22636 del 2024). Secondo tali precedenti, l’art. 76, comma 7, c.c.n.l. – nel prevedere che gli incarichi di posizione organizzativa siano conferiti “in aggiunta” alle mansioni proprie dell’area – va interpretato nel senso che, attraverso tali incarichi, si concentra nei destinatari quella specifica ed elevata responsabilità propria della caratura quali-quantitativa dell’istituto: la posizione organizzativa si ritaglia sulle mansioni del dipendente ma si caratterizza per peculiari ed elevate responsabilità in funzione organizzativa.
La Corte ha valorizzato il sistema contrattual-collettivo proprio dell’ENAC, che delinea integralmente le posizioni organizzative attraverso il concatenarsi dell’art. 83 c.c.n.l. (individuazione generale delle funzioni correlabili), dell’art. 7 c.c.n.i. (delega alla Commissione Paritetica per i criteri di attribuzione) e dell’accordo sindacale del 19 novembre 2003 con la tabella esemplificativa di categorizzazione. Tale sistema giustifica la conduzione del giudizio attraverso un’operazione di sussunzione, su cui si incentra la ratio decidendi dei precedenti specifici.
Ha quindi errato la Corte di merito nel postulare la necessità per il dipendente di allegare attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Il riscontro va svolto verificando il conferimento – anche di fatto – di incarichi aventi le caratteristiche della posizione organizzativa, quali delineate nello specifico ordinamento lavoristico dell’ente. La predeterminazione collettiva delle posizioni rende irrilevante l’accertamento sulla regolarità formale del conferimento: l’eventuale invalidità non impedirebbe, ai sensi dell’art. 2126, secondo comma, c.c., il riconoscimento delle corrispondenti retribuzioni. La Corte ha richiamato anche Cass. Sez. L n. 14910 del 2025, secondo cui il dipendente assegnato di fatto a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita ha diritto all’intero trattamento economico corrispondente, purché abbia assunto tutte le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità.
Il quinto motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei primi tre. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la non decisività della circostanza dedotta: nel lavoro pubblico contrattualizzato, l’eventuale riconoscimento ad altri dipendenti di un trattamento non dovuto non può far sorgere in capo ad altri un diritto soggettivo al medesimo trattamento (cfr. Cass. Sez. L n. 6715 del 2021). La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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