Sanzioni civili per lavoro irregolare e interposizione fittizia: esclusa l’applicazione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22036 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni civili per l’evasione contributiva connesse al lavoro irregolare, di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, conv. in l. n. 73 del 2002, non si applicano quando il rapporto di lavoro sia imputato a un soggetto diverso dall’effettivo datore di lavoro, come nelle ipotesi di interposizione illecita, somministrazione irregolare o fraudolenta e appalto fittizio o illecito. La regola di esclusione riflette lo stretto legame tra l’ambito applicativo delle sanzioni amministrative per lavoro irregolare e quello delle sanzioni civili per evasione contributiva, che presuppongono entrambe un rapporto occultato alle scritture contabili obbligatorie. Grava sul giudice di merito il dovere di verificare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 12 del 2002, se dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti emerga comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche a fronte di una differente qualificazione dello stesso.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei servizi assistenziali aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui l’istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento di contributi per il periodo dal settembre 2011 al marzo 2014. L’accertamento ispettivo aveva contestato alla società di aver utilizzato, nel primo periodo, collaboratori che in realtà operavano come dipendenti subordinati e, nel secondo periodo, di essersi avvalsa di una cooperativa fittiziamente interposta, priva di propria struttura organizzativa, quale mera fornitrice di manodopera.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, aveva ritenuto la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con la società quale effettiva datrice di lavoro, condannandola al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’illegittimità dell’applicazione delle maggiorazioni sanzionatorie per lavoro irregolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i dodici motivi di ricorso, dichiarando inammissibili quelli volti a censurare la qualificazione dei rapporti come subordinati e l’individuazione del datore di lavoro, trattandosi di accertamenti fattuali riservati al giudice di merito. Ha invece accolto il motivo concernente il regime sanzionatorio, rilevando un vizio di omesso esame della questione relativa all’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 3, comma 4, d.l. n. 12 del 2002.
La Corte ha ricordato che le sanzioni amministrative per lavoro irregolare non si applicano alle ipotesi di interposizione illecita o appalto fittizio, quando il rapporto di lavoro risulti dalle scritture contabili del datore di lavoro interposto. Tale esclusione, secondo la Corte, si riflette anche sulle sanzioni civili, considerato il tenore letterale della disposizione che fa riferimento al “lavoratore irregolare” e il nesso funzionale tra i due regimi sanzionatori.
La sentenza impugnata, pur avendo qualificato la condotta come evasione contributiva, non aveva esaminato se ricorressero i presupposti per l’aumento delle sanzioni, né aveva valutato la portata delle comunicazioni effettuate dalla cooperativa agli enti competenti, sebbene i rapporti fossero stati dichiarati seppur con diversa qualificazione. La Corte ha quindi cassato la pronuncia con rinvio, affinché il giudice del merito proceda a un nuovo esame del regime sanzionatorio applicato dall’istituto previdenziale, verificando sia l’operatività dell’esimente di cui al comma 4, sia la sussistenza dei presupposti per l’aumento dell’importo delle sanzioni civili.
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Nota della Redazione
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