L’inammissibilità delle censure sulla valutazione delle prove non legali e la necessaria legittimazione del terzo che riconosce un debito (Cass. civ. Sez. 1 n. 22059 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo a un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, poiché la valutazione di tali prove è rimessa al suo prudente apprezzamento. Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di dedurre come omesso esame di un fatto storico l’erronea od omessa valutazione delle prove, non essendo il loro cattivo apprezzamento soggetto al sindacato di legittimità. Il riconoscimento di un debito da parte di un terzo, per essere opponibile al debitore, richiede che il terzo sia legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata. Il difetto o l’apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando la motivazione sia al di sotto del «minimo costituzionale».
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo della società in amministrazione straordinaria, avverso l’esclusione del proprio credito chirografario, relativo al pagamento di quattro fatture per la fornitura di elementi di arredo. Il creditore deduceva che il credito risultava dalle fatture e dalla documentazione allegata e che il debitore ne aveva riconosciuto l’esistenza.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che le fatture non costituissero piena prova del rapporto sottostante e che le scritture contabili del debitore non potessero far prova contro la massa dei creditori. Escludeva, altresì, la valenza probatoria dei documenti di trasporto non sottoscritti e delle e-mail aziendali, non essendo stata specificata la capacità degli interlocutori di impegnare la società debitrice. Avverso tale decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, relativo alla nullità del decreto per difetto o apparenza della motivazione, in quanto pregiudiziale agli altri. La censura è stata ritenuta infondata: il percorso motivazionale del giudice di merito era chiaro, avendo questi spiegato l’insufficienza delle prove documentali, l’inutilizzabilità delle scritture contabili e delle fatture e la mancata prova della consegna della merce. Il difetto motivazionale denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non ricorre quando la decisione non si ponga al di sotto del «minimo costituzionale», come nel caso di specie.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure non concernevano il riparto dell’onere della prova o l’erronea valutazione di prove legali, ma si risolvevano in una doglianza di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Tale potere è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.||DSML||>
Quanto al riconoscimento di debito desumibile dalle e-mail, la Corte ha evidenziato che il ricorrente non aveva censurato l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale, secondo cui non era stata specificata l’effettiva capacità degli interlocutori di impegnare la società. Il terzo che riconosce un debito altrui deve essere legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata, non essendo sufficiente la provenienza del messaggio da un account aziendale. Parimenti non censurata era l’argomentazione secondo cui il riconoscimento non vincola l’organo commissariale.
La Corte ha infine precisato che il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non consente di dedurre come omesso esame di un fatto storico l’erronea od omessa valutazione delle prove: il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non è soggetto al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con il conseguente raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.