Riqualificazione tra sponsorizzazione e pubblicità: la Cassazione conferma il giudizio di merito sulla natura pubblicitaria dei contratti (Cass. civ. Sez. 5 n. 22325 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, la distinzione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di pubblicità non si fonda su un criterio di natura meramente temporale o continuativa, ma sulla finalità promozionale dell’attività svolta a favore dello sponsor. La qualificazione dei contratti come contratti di pubblicità ovvero di sponsorizzazione, così come l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e delle modalità di esecuzione delle prestazioni, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012. L’affermazione della debenza dell’imposta contenuta in una pronuncia relativa esclusivamente alle sanzioni non integra un autonomo capo decisorio sul rapporto impositivo e non è idonea a costituire giudicato esterno in un diverso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento, recuperando a tassazione una maggiore imposta IVA relativa all’anno 2013. L’Ufficio riqualificava come prestazioni di sponsorizzazione le operazioni che la contribuente aveva qualificato come prestazioni di pubblicità, con applicazione della percentuale di detrazione forfetaria del 10% in luogo di quella del 50% prevista per le prestazioni pubblicitarie dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello, annullando l’atto impositivo. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, concernenti la qualificazione dei contratti e l’onere della prova, e li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili. In primo luogo, la Corte ha operato una ricognizione dei principi in materia di distinzione tra costi di sponsorizzazione e costi di pubblicità, richiamando l’orientamento secondo cui per le associazioni sportive dilettantistiche le spese di sponsorizzazione, di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, a condizione che ricorrano i presupposti di legge.
Quanto alla dedotta violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la Corte ha osservato che la censura non chiariva in quale passaggio il giudice di merito si fosse discostato dal testo contrattuale, risolvendosi piuttosto nella contrapposizione di una diversa lettura del contenuto negoziale. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale, che aveva ricondotto le operazioni alla pubblicità sportiva in esito all’apprezzamento dei rapporti intercorsi tra le parti, è stata pertanto ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, relativo all’asserita esistenza di un giudicato esterno derivante da una precedente pronuncia della stessa Corte tributaria regionale intervenuta in un distinto giudizio avente ad oggetto le sanzioni, la Corte lo ha rigettato. Ha precisato che tale pronuncia aveva deciso esclusivamente il profilo sanzionatorio sul principio del favor rei, e che l’affermazione circa la debenza dell’imposta non costituiva un autonomo capo decisorio, né premessa logica indispensabile della decisione.
Infine, in relazione al quarto motivo, la Cassazione ha ritenuto infondata la denuncia di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata aveva dato conto delle ragioni poste alla base dell’accoglimento dell’appello, chiarendo il criterio distintivo tra sponsorizzazione e pubblicità basato sul rapporto tra attività promozionale ed evento sportivo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese.
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Nota della Redazione
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