Accorpamento consorzi bonifica ed enti accorpati fino a chiusura procedura (Cass. civ. Sez. 5 n. 23966 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento di enti pubblici previsto da una legge regionale non determina l’immediata estinzione degli enti accorpati, ove la norma non contenga un’espressa previsione in tal senso, dovendosi ritenere che l’estinzione costituisca la conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati. Sino alla chiusura di tale procedura, gli enti accorpati conservano la legittimazione a esercitare le funzioni già loro affidate, compreso il servizio impositivo, in virtù della permanenza degli affidamenti in atto. Ne consegue che è legittimo l’avviso di pagamento emesso dall’ente accorpato nel periodo transitorio, a nulla rilevando l’erronea qualificazione del rapporto con il nuovo ente in termini di mandato senza rappresentanza, istituto non esportabile in ambito pubblicistico. Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando l’atto impugnato sia stato censurato per vizi formali, potendo il contribuente contrastare la pretesa tributaria per tutte le ragioni ad essa inerenti.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica, in qualità di mandatario senza rappresentanza del nuovo consorzio risultante da un accorpamento disposto dalla legge reg. Sicilia n. 5/2014, notificava a una contribuente un avviso di pagamento per il contributo di bonifica relativo all’anno d’imposta 2018. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la pronuncia di primo grado, annullava l’atto, ritenendo che l’accorpamento avesse comportato l’abolizione dei precedenti consorzi e la successione in universum ius del nuovo ente, con la conseguente nullità dell’atto emesso da un soggetto giuridicamente inesistente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, sollevata dalla controricorrente per la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica nella relata di notifica. Richiamando il principio di strumentalità delle forme e la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, rilevando che la controparte non aveva contestato la conformità della procura, sicché l’omissione integra una mera irregolarità, sanabile con il deposito dell’attestazione intervenuto prima dell’adunanza.
Nel merito, la Corte ha innanzitutto rigettato il primo motivo, affermando che l’avviso di pagamento non compreso nell’elenco tassativo di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è comunque impugnabile davanti al giudice tributario in quanto atto che manifesta una specifica pretesa tributaria, e che il contribuente può far valere non solo vizi sostanziali ma anche vizi formali dell’atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, volto a contestare una pretesa lacuna del giudice di merito nella verifica della tempestività dell’impugnazione, non essendo stata dedotta alcuna concreta tardività.
Quanto al terzo motivo, accolto, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali dei consorzi e nell’istituire i nuovi enti, non ha disposto l’estinzione dei consorzi accorpati. Richiamando il precedente di Cass. n. 22104/2025 in materia di accorpamento di consorzi, la Corte ha affermato che l’estinzione è l’esito conclusivo del procedimento di riunificazione e non un effetto immediato della legge, tanto più che il regolamento di organizzazione del nuovo consorzio prevedeva la permanenza degli affidamenti in atto sino a diversa determinazione. Il periodo transitorio, istituito dal commissario straordinario e più volte prorogato dalla Giunta regionale, è pertanto funzionale alla continuità dell’attività amministrativa durante il processo di accorpamento.
La Corte ha quindi precisato che l’istituto del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. non è esportabile in ambito pubblicistico, ma la sua erronea enunciazione non ha inciso sulla legittimità dell’atto, poiché il consorzio accorpato conservava il potere impositivo in ragione della propria sopravvivenza e della permanenza dell’affidamento del servizio. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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