Indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e prova contraria analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13399 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972. Trattandosi di presunzione legale in favore dell’erario, non sono richiesti i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. L’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare, in modo non generico ma analitico, la riferibilità di ciascun movimento bancario a operazioni estranee a fatti imponibili. La presunzione opera altresì rispetto ai conti correnti intestati a terzi, in presenza di un rapporto di collaborazione con la società e in assenza di attività economiche proprie degli intestatari.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2012, con cui erano determinate maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva sulla base di indagini finanziarie svolte sui rapporti di conto corrente intestati a due soggetti legati alla società, uno in qualità di dipendente e l’altro di socio amministratore. La contribuente aveva dedotto che i versamenti sul conto personale del socio erano giustificati dalla mancanza di un carnet di assegni in capo alla società; i prelevamenti effettuati allo sportello sarebbero stati riversati sul conto del socio per consentire il pagamento dei fornitori mediante assegni personali.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, ritenendo inattendibile la giustificazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, accoglieva invece l’appello della società, sul presupposto che fosse stata fornita la prova che tutte le somme transitate sui conti correnti riferibili ai soci erano state utilizzate per pagare i fornitori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, che prospettava una nullità della sentenza per motivazione apparente. Nel decidere, il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di accertamento fondato su indagini bancarie, affermando che dagli addebiti e dagli accrediti sui conti si presume, rispettivamente, la riferibilità a corrispettivi di acquisti e a ricavi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
La prova contraria, ha precisato la Corte, non può essere generica ma deve essere analitica, dovendo il contribuente fornire la dimostrazione specifica della riferibilità di ciascun versamento o prelevamento a operazioni estranee a fatti imponibili. In tale prospettiva, la prova deve essere valutata in funzione della riconciliazione delle singole poste di conto con i singoli titoli giustificativi, spettando al giudice di merito verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni singola operazione.
La Corte ha precisato che la presunzione legale in esame opera anche in relazione ai conti bancari di terzi, essendo sufficienti lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità all’attività economica della società sottoposta a verifica delle operazioni riscontrate sui conti correnti. Sul punto, ha richiamato il principio di vicinanza della prova, riconnesso all’art. 2697 c.c., che giustifica l’onere probatorio gravante sul contribuente.
Nel caso concreto, la CGT di secondo grado si era limitata a una valutazione acritica e generica delle giustificazioni offerte, senza verificare se la società avesse dimostrato, con indicazione specifica della riferibilità di ciascun prelievo allo sportello ai versamenti sul conto del socio, la sussistenza di un nesso cronologico e di importo tra le diverse operazioni. La motivazione della sentenza impugnata non dava altresì conto delle risultanze di tale dettagliata analisi, necessaria per superare la presunzione legale.
La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.