Confisca del profitto nel concorso di persone: niente responsabilità solidale (Cass. pen. Sez. 2 n. 163 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; diversamente, è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. In tema di concorso di persone nel reato, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente solo in misura pari al profitto da lui effettivamente conseguito; solo nell’impossibilità di provare la quota di ciascuno, si procede alla ripartizione in parti uguali. La confisca, in quanto misura ripristinatoria, non può mai attingere beni di valore superiore al vantaggio complessivo prodotto dal reato. È, pertanto, illegittima la confisca che, imputando a ciascun concorrente l’intero profitto del reato, determini un’indebita duplicazione dell’importo confiscabile.
Il Fatto
Con sentenza del 27/05/2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo applicava a tre imputati la pena concordata per i reati di usura aggravata e atti persecutori, con la concessione della sospensione condizionale. Il giudice disponeva inoltre la confisca di denaro, beni e utilità nella loro disponibilità fino alla concorrenza dell’importo per ciascuno indicato nel dispositivo, quale profitto del reato di usura.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con diverse articolazioni, la violazione dei principi in materia di confisca per equivalente di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, che esclude ogni responsabilità solidale tra i concorrenti. La difesa lamentava la duplicazione dell’importo confiscabile, la mancata motivazione sui criteri di quantificazione e di ripartizione del profitto e l’erronea inclusione del valore di un’autovettura già restituita alla vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto i ricorsi ammissibili. Ha richiamato il principio per cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è impugnabile nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo se la misura è stata oggetto dell’accordo. Nel caso di specie, la confisca non era stata concordata, sicché gli imputati potevano dedurre tutti i motivi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., incluso il vizio di motivazione.
Nel merito, la Corte ha rilevato l’evidente erroneità della quantificazione operata dal G.u.p. Dall’analisi del capo d’imputazione emergeva che il profitto complessivo dei tre episodi di usura ammontava a circa 31.522,21 euro, con importi specificamente riferibili a ciascun concorrente. Il giudice aveva invece disposto la confisca per importi che, sommati, raggiungevano circa 57.442 euro. Tale operazione integrava un’indebita duplicazione del profitto confiscabile.
La Corte ha precisato che la confisca, in quanto misura ripristinatoria, non può mai attingere beni di valore superiore al vantaggio prodotto dal reato. Ha, inoltre, richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, secondo cui la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente solo in misura pari al profitto da lui conseguito. Solo nell’impossibilità di provare la quota di ciascuno è ammessa la ripartizione in parti uguali. Il G.u.p. aveva, invece, prescinto dall’individuazione del profitto effettivamente conseguito, senza motivare alcun dissenso dal principio richiamato dalla difesa.
Ulteriore profilo di contraddittorietà è stato individuato nella motivazione del provvedimento impugnato: pur avendo escluso dal computo il valore dell’autovettura restituita alla vittima, il giudice l’aveva di fatto inclusa nella quantificazione del profitto del capo 1). L’annullamento è stato, pertanto, disposto limitatamente alle statuizioni relative alla confisca, con rinvio al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, che dovrà attenersi ai principi di diritto e ai criteri indicati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.