Omessa notifica alla persona offesa rinnovazione citazione non delega al PM (Cass. pen. Sez. 4 n. 326 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza predibattimentale, rilevata la totale omissione della notifica del decreto di citazione alla persona offesa, incarichi il pubblico ministero di provvedervi, anziché ordinare egli stesso la rinnovazione. Ai sensi dell’art. 554-bis, comma secondo, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, la competenza funzionale a disporre la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni, anche in caso di omissione, è attribuita al giudice. Il provvedimento che determina la regressione del procedimento, alterandone l’ordinata sequenza, è affetto da abnormità strutturale e funzionale ed è pertanto annullabile senza rinvio dalla Corte di Cassazione.
Il Fatto
Nel corso dell’udienza predibattimentale, celebrata a seguito di citazione diretta, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava l’assenza dell’imputato e rinviava l’udienza, disponendo che l’Ufficio di Procura provvedesse alla notifica del decreto di citazione nei confronti della persona offesa, il cui nominativo non era stato indicato nell’atto.
Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento. Secondo la Procura, il giudice avrebbe dovuto invitare il p.m. a integrare il decreto di citazione o provvedere direttamente alla rinnovazione della notifica, non potendo delegare l’adempimento al pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato la nozione di atto abnorme, comprendente sia l’abnormità “strutturale” (carenza di potere) sia quella “funzionale” (indebita stasi o regressione del procedimento), rilevabile anche d’ufficio. Ha quindi esaminato l’evoluzione del quadro normativo, evidenziando che, prima della riforma, le Sezioni Unite avevano già affermato il principio per cui, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione, il giudice del dibattimento dovesse provvedere egli stesso alla rinnovazione, senza restituire gli atti al pubblico ministero.
La Corte ha osservato che la giurisprudenza successiva, pur non riconoscendo in ogni caso il carattere abnorme della restituzione, era rimasta ferma sulla competenza al rinnovo. Il quadro è stato tuttavia superato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto l’art. 554-bis cod. proc. pen., il cui comma secondo attribuisce al giudice dell’udienza predibattimentale il potere di ordinare la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
La Corte ha interpretato tale disposizione come applicabile anche ai casi di totale omissione delle notifiche, valorizzando la relazione dell’Ufficio del Massimario, che ha evidenziato la volontà del legislatore di porre fine all’indirizzo che alimentava il contrasto sulla restituzione degli atti al p.m. Ha quindi concluso che il legislatore ha concentrato nelle mani del giudice tutte le attività relative alla corretta costituzione delle parti, individuando tassativamente i soli casi di restituzione al pubblico ministero (mancata enunciazione dell’imputazione e mancata contestazione dei fatti), tra i quali non rientra l’omessa notifica alla persona offesa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, è affetta da abnormità strutturale e funzionale, in violazione del principio della ragionevole durata del processo. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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