La ricaduta nel reato giustifica la revoca della liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. I n. 9449 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del condannato deve svolgersi frazionatamente per ciascun semestre, ma tale principio non ha carattere assoluto. La condotta negativa tenuta dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, può estendersi con riflessi negativi anche ai periodi anteriori, purché si tratti di un fatto particolarmente grave e sintomatico della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. La ricaduta nel reato costituisce elemento rivelatore della mancata adesione al trattamento e di rifiuto della risocializzazione; la revoca del beneficio, pertanto, non integra un indebito automatismo quando risulti congruamente motivata sulla base della univoca significazione negativa della condotta successiva.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 02/10/2025, ha disposto la revoca della liberazione anticipata concessa al condannato per complessivi 1755 giorni. Il provvedimento traeva origine dalla circostanza che l’interessato, già condannato all’ergastolo per omicidio, rapina e distruzione di cadavere, aveva commesso un nuovo omicidio in data 06/12/2019, per il quale era stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno con sentenza divenuta irrevocabile il 18/10/2024.
Avverso l’ordinanza di revoca, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 54, comma 3, legge n. 354/1975 e il vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato avrebbe instaurato un indebito automatismo tra l’accertata violazione e la revoca del beneficio, in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricostruendo preliminarmente il quadro normativo di riferimento. La concessione della liberazione anticipata postula la prova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, valutata secondo i criteri dell’art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, con riferimento sia all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali, sia al mantenimento di corretti rapporti con gli operatori, i compagni e la comunità esterna.
Quanto all’incidenza delle condotte successive, il Collegio ha precisato che il principio della valutazione frazionata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sui semestri anteriori, purché si tratti di condotta particolarmente grave e sintomatica della mancata adesione al percorso rieducativo. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la ricaduta nel reato è elemento rivelatore della mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto della risocializzazione, rammentando i precedenti di Sez. I n. 2702 del 1997, Sez. I n. 4798 del 2000 e Sez. I n. 47710 del 2011.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata puntuale ed esaustiva, avendo il Tribunale di sorveglianza correttamente valorizzato l’elevatissima gravità del secondo omicidio, la causale economica, le modalità attuative del gesto e il tentativo di avvalorare un’ipotesi suicidiaria, quali elementi univocamente indicativi di una perdurante e radicata adesione a modelli di illegalità e di una adesione solo formale all’opera di rieducazione.
Quanto alla dedotta automaticità della revoca, la censura è stata ritenuta priva di substrato contenutistico e di natura meramente rivalutativa, non confrontandosi con il nucleo della decisione impugnata, costituito dall’accertata mancata adesione del condannato al percorso di recupero. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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