Determinazione della durata dell’interdizione dai pubblici uffici nel reato fallimentare (Cass. pen. Sez. 5 n. 662 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata delle pene accessorie per i reati fallimentari, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267/1942, non può essere determinata in misura fissa o in modo automatico, ma deve essere individuata dal giudice in applicazione dei criteri dosimetrici di cui all’art. 133 cod. pen., che garantiscono l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Tale principio opera anche quando la legge stabilisce un limite minimo e massimo di durata, dovendosi escludere il ricorso alla regola residuale dell’art. 37 cod. pen., che ancorerebbe la durata all’entità della pena principale sostituendo un automatismo ad un altro. Il giudice di merito è tenuto a fornire una specifica motivazione sulla durata della pena accessoria, soprattutto quando questa sia determinata in misura superiore alla media edittale o in presenza di una divaricazione rispetto alla pena principale applicata in misura prossima al minimo.
Il Fatto
Il ricorrente, già curatore fallimentare, era stato condannato in primo grado, con giudizio abbreviato, per il delitto di interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228 r.d. n. 267/1942) e per due delitti di falso, con la diminuente per il rito. Il giudice gli aveva applicato, tra le altre, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, indicando che tale statuizione era stata assunta «per legge».
La Corte di appello, in parziale riforma, aveva ridotto la pena principale a due anni e dieci mesi di reclusione, ma aveva confermato la durata della pena accessoria. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata dell’interdizione, che riteneva applicata in modo automatico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’applicazione dell’art. 29, primo comma, cod. pen., che importa l’interdizione per cinque anni in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni, atteso che la pena inflitta in concreto all’imputato, dopo la riduzione per il rito abbreviato, era inferiore a tale limite. La regola generale, secondo cui il limite deve essere verificato sulla pena applicata in concreto, è stata richiamata con i precedenti delle Sezioni Unite n. 8411 del 1998 e di Sez. 1, n. 18149 del 2014.
La Corte ha poi escluso che la durata potesse essere ancorata all’entità della pena complessiva per il reato continuato, poiché, dopo la sentenza n. 222 del 2016 della Corte costituzionale, è venuto meno il criterio automatico. Tale pronuncia, dichiarando l’illegittimità dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., ha imposto che la durata delle pene accessorie per i reati fallimentari sia determinata entro il limite massimo edittale, sulla base dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. La stessa Consulta ha escluso il ricorso al criterio residuale dell’art. 37 cod. pen., che avrebbe sostituito un automatismo ad un altro.
In tal senso, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28901 del 2019 (Suraci), secondo cui la durata della pena accessoria deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale. Ne deriva un obbligo di motivazione rafforzato quando la durata superi la media edittale, come chiarito da Sez. 5, n. 11329 del 2020 e da Sez. 5, n. 1947 del 2021.
Nel caso di specie, la Corte di appello, nel confermare la durata quinquennale dell’interdizione, non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni della decisione, né ha applicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria, risultando assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata.
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Nota della Redazione
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