Rinvio per legittimo impedimento e nullità per difetto di assistenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 870 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia, con conseguente difetto di assistenza dell’imputato e invalidità degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza. Il deposito dell’istanza è validamente effettuato a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, quando la trasmissione avviene presso uno degli indirizzi di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario indicati dal Ministero, ancorché la modalità telematica non sia ancora obbligatoria per il giudizio di appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di condanna di primo grado resa nei confronti dell’imputata per il reato di tentata truffa, per avere quest’ultima presentato all’incasso presso una banca un assegno apparentemente simile all’originale, al fine di farsi accreditare la somma di cinquemila euro.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la nullità assoluta del giudizio di appello per essere stata celebrata l’udienza senza la presenza del difensore di fiducia: l’istanza di rinvio per legittimo impedimento, depositata via PEC nei termini, non era stata valutata e il processo si era svolto con un difensore nominato d’ufficio. Con il secondo motivo si eccepiva l’avvenuta maturazione del termine di prescrizione, mentre con il terzo e il quarto motivo si contestava la responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha ricordato che l’omessa valutazione dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivi, richiamando i precedenti di legittimità in tal senso.
Quanto alla modalità di trasmissione, il Collegio ha precisato che il deposito a mezzo PEC è consentito ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, disposizione tuttora vigente in forza del d.m. n. 206/2024, che consente il deposito telematico nei casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche. Il deposito telematico obbligatorio per le Corti d’appello è stato differito al 1° gennaio 2027; prima di tale data, come nel caso di specie, la trasmissione via PEC è una modalità valida.
Nel caso concreto, l’istanza era stata inviata tempestivamente a uno degli indirizzi PEC della Corte di appello di Napoli, corredata dalla ricevuta di accettazione, ma la Corte territoriale non l’aveva esaminata e aveva celebrato il processo con un difensore nominato d’ufficio. Ciò ha integrato il vizio di assistenza, comportando l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che il reato era stato commesso in data successiva al 3 agosto 2017, sicché trova applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, richiamando le Sezioni Unite n. 20989 del 2025. La declaratoria di estinzione per prescrizione non poteva quindi essere pronunciata. I restanti motivi sono rimasti assorbiti dall’annullamento con rinvio.
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Nota della Redazione
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