Querela del coniuge convivente per furto dei gioielli della moglie (Cass. pen. Sez. 4 n. 1429 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, il bene giuridico protetto non è costituito solo dalla proprietà e dai diritti reali o personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso quale detenzione qualificata che implica il potere di utilizzare, gestire o disporre della cosa. Conseguentemente, è legittimato a proporre querela il titolare di una autonoma relazione fattuale con il bene sottratto, ivi incluso il coniuge convivente che eserciti sui beni custoditi nell’abitazione familiare un potere di custodia e vigilanza, ancorché si tratti di oggetti di proprietà esclusiva dell’altro coniuge. Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, anche in base all’esito degli accertamenti svolti per individuare l’autore, e non da quello in cui nutre semplici sospetti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Perugia, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Terni, aveva riconosciuto l’imputata responsabile di furto di gioielli commesso nell’abitazione dei coniugi presso cui la donna conviveva in qualità di badante, condannandola alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, con aumento per la ritenuta recidiva infraquinquennale.
Avverso la decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la mancanza o tardività della querela, non essendo stata proposta dalla moglie proprietaria dei gioielli; l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa; l’illegittimo riconoscimento della recidiva e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondate tutte le doglianze, muovendo dall’affermazione per cui la legittimazione alla querela è attribuita dalla legge alla persona offesa e che, nel reato di furto, il soggetto passivo va individuato nel titolare di una qualificata relazione di fatto con la cosa. In applicazione di tale principio, richiamate le Sezioni Unite n. 40354 del 2013, la Corte ha escluso che possa negarsi la legittimazione del coniuge a proporre querela per il furto di beni asportati dalla casa familiare, ancorché di proprietà esclusiva della moglie invalida, in ragione della intima relazione intrattenuta con tali beni, custoditi nella cassaforte dell’abitazione comune e oggetto di donazione tra coniugi, con potere di custodia e vigilanza su di essi esercitato dal querelante, detentore degli strumenti di accesso alla cassaforte stessa.
Quanto alla tardività della querela, la Corte ha precisato che il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa del fatto-reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi: nella specie, solo la approfondita verifica compiuta in una data successiva aveva consentito al querelante di acquisire effettiva consapevolezza della consumazione del furto, essendo stato tratto in errore dall’espediente della sostituzione dei preziosi con bigiotteria.
Sulla prova di responsabilità, la Corte ha ribadito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, previo vaglio positivo di attendibilità, senza necessità di riscontri esterni: la valutazione costituisce giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità ove sorretto da motivazione logica. Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva indicato plurimi elementi dimostrativi dell’attendibilità del racconto.
Quanto alla recidiva, la Corte ha rammentato che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito costituisca sintomo effettivo di pericolosità sociale, valorizzando il precedente specifico e le modalità della condotta, caratterizzata da artificiosità e approfittamento delle relazioni domestiche. Ha infine dichiarato inammissibile in sede di legittimità la doglianza sul trattamento sanzionatorio, non avendo la questione formato oggetto dei motivi di appello.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.