Inammissibile il ricorso per cassazione che sollecita la rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. 3 n. 1878 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., solleciti in realtà una rivalutazione delle risultanze probatorie, offrendone una lettura alternativa a quella privilegiata dal giudice di merito. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, che resta riservato al giudice di merito. Il giudice di appello non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, con conseguente implicito disattesa delle deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di anni tre di reclusione per detenzione, trattamento e cessione di sostanza stupefacente (capo A) e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo C). La Corte di appello di Bari rigettava l’impugnazione, confermando la condanna.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando il difetto di motivazione in ordine al manoscritto rinvenuto e alla mancata valutazione congiunta con i messaggi telefonici, dai quali sarebbe emersa una ricostruzione diversa da quella accusatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo e versato in fatto. Il ricorrente, pur deducendo formalmente una carenza argomentativa, aveva in realtà sollecitato una rivalutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, operazione preclusa al giudice di legittimità, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata ricostruiva la vicenda in termini coerenti con gli elementi probatori, dei quali forniva una non illogica interpretazione. In particolare, la dimostrazione che l’imputato avesse incaricato altro soggetto di recarsi a Napoli per ritirare la sostanza stupefacente si desumeva dai contatti telefonici intervenuti durante il viaggio, dal rinvenimento nella vettura di un bigliettino con il riferimento al fornitore e dalla preoccupazione destata nell’imputato dall’apprendere che il viaggio si stava svolgendo secondo modalità diverse da quelle attese.
Quanto al manoscritto, la Corte ne ha ritenuto non illogicamente il contenuto non chiaramente intelligibile, evidenziando che nessun elemento consentiva di ricondurre il viaggio a finalità diverse dal ritiro dello stupefacente. Le censure formulate, riproponendo temi già disattesi dalla Corte di merito, si risolvono in valutazioni di fatto che non intaccano l’apparato argomentativo delle sentenze di merito sotto i profili della manifesta illogicità, della contraddittorietà o della carenza.
Conseguente è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.