Pena illegale per omessa componente pecuniaria: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 2167 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pena irrogata dal giudice di merito è illegale allorché, in presenza di una norma incriminatrice che preveda una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, il giudice abbia determinato la sola componente detentiva, omettendo quella pecuniaria. Detta omissione integra il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denunciabile dal pubblico ministero con ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. L’annullamento della sentenza per l’illegalità della pena comporta il rinvio al giudice dell’appello, ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per la completa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, da effettuarsi in conformità alla previsione legale.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 5 febbraio 2025, ha condannato due imputate per il reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967, applicando la pena di sei mesi di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per saltum in cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa irrogazione della pena pecuniaria, che la norma incriminatrice prevede congiuntamente a quella detentiva. Le imputate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il fatto che le imputate, tratte a giudizio per un reato sanzionato con pena congiunta, siano state condannate a una pena determinata nella sola componente detentiva, integra pacificamente il denunciato vizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite n. 47024 del 2024, secondo cui la mancata applicazione della pena pecuniaria, quando prevista, rende illegale la pena irrogata.
La decisione si fonda sulla natura vincolata della commisurazione della pena quando la norma incriminatrice prevede una pena congiunta. Il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, non può obliterare una componente della pena prevista dalla legge, dovendo applicare integralmente la fattispecie sanzionatoria. L’omissione configura, quindi, non un vizio di motivazione ma un vero e proprio errore di diritto, rilevante in sede di legittimità.
Il ricorso del pubblico ministero è stato ritenuto rituale, in quanto proposto ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che consente il ricorso diretto per saltum avverso le sentenze del giudice di primo grado. La Corte ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, individuata come giudice competente per l’appello, affinché provveda alla completa determinazione del trattamento sanzionatorio, comprensivo della pena pecuniaria oltre che di quella detentiva già stabilita.
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Nota della Redazione
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