Il rafforzamento dell’altrui intento integra il concorso morale nel furto (Cass. pen. Sez. 4 n. 2293 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito dall’altrui condotta esista unilateralmente, manifestandosi come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro. Il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando si ponga come condizione dell’evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore o di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti. La consumazione del reato di furto si realizza quando l’agente consegua, anche per breve tempo, la piena ed effettiva disponibilità della refurtiva, uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del detentore.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva condannato l’imputata per il reato di furto aggravato, commesso in concorso con il marito, consistito nell’asportazione di generi alimentari dal supermercato, mediante la sottrazione dagli scaffali e la fuga dalle porte di emergenza, con l’aggravante della esposizione alla pubblica fede e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con argomenti non manifestamente infondati dai giudici di merito, privi della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo del compartecipe può essere di carattere materiale o psichico, e la prova può essere fornita anche in via logica o indiziaria. La Corte territoriale aveva accertato che l’imputata aveva accompagnato il marito al supermercato, affiancandolo al momento della materiale apprensione dei beni, aggirandosi tra i corridoi per scongiurare la presenza di personale di guardia, seguendolo poi all’uscita attraverso le porte di emergenza. Tale condotta, valorizzata anche dalle dichiarazioni di una teste che aveva riferito di altri furti commessi con lo stesso modus operandi, era stata correttamente ritenuta idonea a integrare un concorso morale.
Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha rammentato che la consumazione del furto si realizza quando l’imputato consegua, anche solo per breve tempo, la piena ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, l’uscita dal punto vendita tramite la porta di emergenza e il successivo allontanamento senza essere bloccati avevano determinato l’uscita definitiva dei beni dalla sfera di vigilanza dell’offeso, rendendo correttamente configurabile la fattispecie consumata e non tentata.
In ordine all’aggravante della esposizione alla pubblica fede, la Corte ha ribadito che essa non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza, il quale costituisce mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consentirebbe di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
La Corte ha infine ritenuto corretta la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, rilevando che il danno di 500 euro non può considerarsi di valore economico pressoché irrisorio, e confermato il trattamento sanzionatorio basato sulla recidiva, in quanto le recenti condanne riportate per reati contro il patrimonio si erano dimostrate inutili sotto i profili special-preventivi. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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