Inammissibili i motivi di ricorso meramente riproduttivi delle doglianze di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 3097 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le doglianze già presentate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, quando difetti una critica specifica al provvedimento impugnato e non si confronti, in fatto o in diritto, con le argomentazioni poste a fondamento del rigetto. Il giudizio del merito sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti, purché il diniego non sia solo apparente.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito per il delitto di rapina, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado. La difesa aveva dedotto, con il primo motivo, la mancata declaratoria di penale responsabilità in relazione al reato ascrittogli e, con il secondo, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso riproponeva le medesime doglianze già avanzate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti fornito una motivazione chiara e dettagliata circa la prova del coinvolgimento del ricorrente nella programmazione ed esecuzione della rapina, evidenziando come le conversazioni monitorate dimostrassero la sua partecipazione a ogni fase dell’attività criminosa e alla ripartizione del profitto.
Sul punto, gli ermellini hanno ribadito che sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, laddove difettino di una critica specifica che prenda in considerazione, per confutarle, le ragioni del mancato accoglimento.
Quanto al secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in legittimità, purché non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., richiamando il precedente di Sez. 5, n. 43952 del 2017. Nel caso di specie, la motivazione della Corte di merito risultava esente da evidenti illogicità, essendo stato valorizzato il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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