Confisca di prevenzione, pericolosità generica e fatti non coperti da piena assoluzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 3240 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali e personali, la confisca di prevenzione, avendo natura di misura di sicurezza, non è soggetta al principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost., ma alla regola del tempus regit actum ex art. 200 cod. pen., sicché può essere applicata anche a beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e il giudice può valutare autonomamente fatti oggetto di sentenze di proscioglimento per prescrizione o di provvedimenti di archiviazione; l’unico limite è costituito da una sentenza irrevocabile di assoluzione piena che abbia negato l’esistenza storica del fatto o la sua riferibilità all’imputato. Il mero status di evasore fiscale non integra la pericolosità sociale generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, ma tale pericolosità può essere desunta da una pluralità di delitti contro il patrimonio commessi abitualmente in un arco temporale significativo, i cui profitti costituiscano l’unica o prevalente fonte di reddito.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano applicava al proposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di un immobile, ritenendolo soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 per vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. La Corte d’appello di Milano confermava il provvedimento, valorizzando plurimi elementi: sentenze di condanna irrevocabili per delitti contro il patrimonio, sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relative a reati lucro-genetici e provvedimenti di archiviazione. La Corte territoriale evidenziava altresì che il proposto e il nucleo familiare risultavano evasori totali.
Il proposto ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, contestava la possibilità di utilizzare sentenze di prescrizione e provvedimenti di archiviazione per fondare il giudizio di pericolosità, l’applicabilità della confisca a un bene acquistato nel 2004, prima della legge n. 94/2009, e la mancata dimostrazione dell’attualità della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto la doglianza relativa all’irretroattività. Ha ricordato che le riforme del 2008 e 2009 hanno spezzato il nesso di necessaria presupposizione tra misure patrimoniali e personali, ma hanno mantenuto la natura di misura di sicurezza della confisca di prevenzione, come chiarito dalle Sezioni Unite Spinelli. Da tale qualificazione deriva l’applicabilità dell’art. 200 cod. pen. e la conseguente legittimità dell’ablazione dei beni acquistati prima delle novelle, essendo sufficiente che la pericolosità sociale fosse presente al momento dell’acquisto.
Quanto al valore dei precedenti penali, la Corte ha enunciato il principio di autonomia del giudizio di prevenzione. Il giudice può utilizzare elementi probatori tratti da procedimenti penali non conclusi con condanna: la sentenza di prescrizione o la pronuncia di non doversi procedere non impediscono la valutazione dei fatti ivi accertati, a meno che una assoluzione piena non ne abbia negato l’esistenza storica. In questo quadro, non è decisivo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, che censura i decreti di archiviazione solo quando esprimono giudizi di colpevolezza, mentre nel caso di specie i provvedimenti erano stati utilizzati per la ricostruzione di elementi fattuali e l’insostenibilità dell’accusa era dipesa dalla difficoltà di reperire le persone offese straniere.
Con riferimento alla pericolosità generica, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, secondo cui la fattispecie dell’art. 1, lett. b), richiede la prova di delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti costituenti l’unica o una componente significativa del reddito. Nel caso di specie, il quadro probatorio dimostrava una pluralità di delitti contro il patrimonio commessi tra il 1986 e il 2005, con condanne irrevocabili per furti, ricettazione e appropriazione indebita, e una truffa con profitto di 690.000 euro estinta per prescrizione.
La Corte ha infine ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del diritto di proprietà, confermando che il proposto non può giustificare la sproporzione adducendo proventi da evasione fiscale, onere che richiede l’allegazione di elementi fattuali concreti. Ha altresì escluso che la giurisprudenza EDU, da ultimo la sentenza della Corte EDU Garofalo c. Italia, configuri la confisca di prevenzione come sanzione penale, riconoscendone invece la natura ripristinatoria, e ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che riproponeva censure di merito senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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