Ricorso personale inammissibile: necessaria la sottoscrizione del difensore cassazionista (Cass. pen. Sez. 6 n. 3262 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Va distinta la legittimazione a proporre il ricorso, che attiene alla titolarità sostanziale del diritto di impugnazione, dalle modalità di proposizione, che richiedono la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. L’inammissibilità genetica del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva accertato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal governo della Repubblica di Albania nei confronti di un soggetto, per l’esecuzione di una pena detentiva definitiva inflitta con sentenza del Tribunale di primo grado di Lehza per il reato di passaggio illecito di frontiera. L’interessato, tratto in arresto in Italia e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, aveva chiesto la sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari, deducendo la volontà della figlia di vivere con lui e il timore per la propria incolumità in caso di ritorno in Albania. Avverso l’ordinanza di rigetto, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall’interessato e non dal suo difensore. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8914 del 2018, secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui alla legge n. 103/2017, è consentita solo a mezzo di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La sottoscrizione da parte del difensore costituisce requisito essenziale, la cui mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, senza che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che l’impugnazione provenga dalla stessa persona sottoposta al procedimento.
La Corte ha precisato che l’inammissibilità è genetica, ossia originaria, e rende non valutabile l’istanza di rinvio formulata dall’interessato, in quanto proposta in termini generici e priva di documentazione a sostegno. Non essendo possibile esaminare il merito delle doglianze, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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