Nuovo sequestro per equivalente dopo annullamento per vizi formali del vincolo (Cass. pen. Sez. 6 n. 3266 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo nonché dei vizi di motivazione radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione per vizi formali, allorquando il secondo provvedimento abbia valutato elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili. L’esercizio reiterato dell’azione cautelare da parte del pubblico ministero è consentito a condizione che non si determini una litispendenza cautelare. In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il profitto del reato coincide con l’intero importo del finanziamento indebitamente ottenuto, qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, pronunciando sull’appello proposto dal pubblico ministero, ha disposto il sequestro per equivalente nei confronti di due indagati per importi rispettivamente di euro 4.100.000,00 e di euro 1.450.000,00. Agli indagati era contestato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., per avere fatto conseguire alla società da loro amministrata finanziamenti agevolati ai sensi del d.l. n. 23 del 2020, sottacendo o falsamente rappresentando la situazione di difficoltà in cui l’impresa versava. Il provvedimento cautelare era stato emesso all’esito di un procedimento che aveva visto l’annullamento di un precedente decreto di sequestro per vizi formali, con conseguente rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari di una nuova istanza, poi riformata in sede di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di sequestro preventivo, circoscritto alla violazione di legge e ai vizi di motivazione radicali, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2008. Sul primo motivo di ricorso, relativo all’omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, la Corte ne ha rilevato la genericità, considerato che l’ordinanza impugnata aveva fatto correttamente applicazione dei principi in tema di giudicato cautelare.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem, ribadendo che l’emissione di un nuovo sequestro sui medesimi beni è legittima quando il precedente vincolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali e il nuovo provvedimento abbia valutato elementi prima non disponibili, quali le domande di finanziamento, le attestazioni e le analisi dei movimenti bancari. La Corte ha precisato che il divieto di bis in idem opera tra procedimenti e non tra provvedimenti, non configurandosi alcuna litispendenza cautelare.
In relazione al fumus delicti, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, fondata sulla attestazione del soggetto richiedente circa l’assenza di una situazione di difficoltà dell’impresa e sulla produzione di bilanci falsificati, circostanze confermate dalla relazione del Commissario Giudiziale che aveva evidenziato l’inaffidabilità dei bilanci della società. Quanto alla condotta dei singoli indagati, la Corte ha valorizzato la loro specifica posizione nelle richieste di finanziamento e la duplice falsità dichiarativa: l’insussistenza della difficoltà e il riferimento a bilanci falsi.
Riguardo al periculum in mora, il Tribunale aveva correttamente desunto il requisito dall’incapienza della società e dagli ingenti compensi percepiti dagli amministratori, nonché dalla creazione di strumenti per rendere il patrimonio non aggredibile. Infine, in ordine alla determinazione del profitto, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel reato di indebita percezione di erogazioni, il profitto coincide con l’intero finanziamento ottenuto qualora il contratto non si sarebbe perfezionato senza le false attestazioni, rigettando come generica la deduzione relativa alle intervenute restituzioni.
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Nota della Redazione
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