Sequestro probatorio e omessa qualificazione del bene come corpo del reato (Cass. pen. Sez. VI n. 3269 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, il decreto deve contenere una motivazione che, seppur concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. La mancata espressa qualificazione del bene come “corpo del reato” o come “cosa pertinente al reato” non inficia la legittimità del provvedimento, poiché ciò che rileva è esclusivamente la sua finalizzazione probatoria. Il nesso di pertinenzialità deve essere esplicitato sin dal decreto di sequestro, ma la sua indicazione non richiede formule sacramentali.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il reclamo proposto avverso il decreto di sequestro probatorio di una siringa “Hyaluronic filler”, emesso dal Pubblico Ministero in relazione al reato di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 cod. pen.. Avverso l’ordinanza di rigetto, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sostenendo che i giudici del riesame non avessero risposto alle deduzioni difensive riguardanti la qualificazione della cosa vincolata come corpo del reato o cosa pertinente, nonché la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, posto che la finalità probatoria avrebbe potuto essere soddisfatta con il prelievo di un campione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso reiterativo di censure alle quali il Tribunale aveva già fornito puntuale e corretta risposta, con conseguente declaratoria di inammissibilità. Nel merito, gli Ermellini hanno precisato che la mancata espressa qualificazione della cosa come “corpo del reato” o “cosa pertinente” è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento, essendo decisiva la sua finalizzazione probatoria.
La Suprema Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, Botticelli, secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, tale onere risultava assolto, essendo stata indicata la necessità di accertamenti tecnici per identificare la composizione della sostanza.
Quanto all’asserita sproporzione, i giudici hanno evidenziato la necessità dell’accertamento tecnico sul materiale sequestrato. La circostanza che la siringa fosse ancora incartata non ha messo in discussione il nesso di pertinenzialità, correttamente esplicitato sin dal decreto. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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