Ricorso inammissibile se riproduttivo dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 4500 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logico-giuridiche, senza confrontarsi specificamente con esse e limitandosi a prefigurare una diversa lettura del merito. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché è preclusa in sede di legittimità una nuova valutazione della sua congruità, salvo che la stessa non sia frutto di arbitrio o di motivazione illogica.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. Nell’atto di impugnazione venivano dedotti due motivi: con il primo si contestavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; con il secondo si censuravano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di merito, con corrette argomentazioni logico-giuridiche, avevano chiaramente indicato i comportamenti antecedenti e successivi all’ottenimento della somma di denaro, sulla base dei quali avevano ritenuto integrato il contegno truffaldino. Le censure sollevate sono state pertanto considerate prive di specificità e solamente apparenti, poiché volte a prefigurare una diversa lettura del merito e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, non consentiti nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza. Preliminarmente, ha osservato che la questione relativa all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non era stata oggetto di una specifica richiesta in appello, come emergeva dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Tale doglianza, proposta in termini generici, non poteva pertanto essere dedotta per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.
Nel merito, la Corte ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel giudizio di cassazione non è pertanto consentita una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
In ragione della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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