Computo della prescrizione e interruzione del termine per la bancarotta semplice documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 5239 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale, decorrendo dalla data della sentenza di fallimento, deve essere computato sommando al tempo ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. la maggiorazione per le cause di interruzione ex art. 161, secondo comma, cod. pen., nella misura massima di un quarto. La sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025. In tema di nomina del difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., la qualificazione del comportamento del difensore di fiducia assente come abdicativo dei diritti di difesa spetta al giudice, che può legittimamente nominare un sostituto; la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere comunicata al giudice prontamente ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta del ricorrente Paolone da bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice ex art. 217 I. fall., rideterminando la pena; ha invece confermato la condanna per gli altri due imputati in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e impropria, con l’aggravante della pluralità di fatti. La vicenda riguardava il fallimento di una società di trasporti, dichiarato il 27.09.2018, con gli imputati che avevano ricoperto in periodi diversi la carica di amministratori.
I giudici di appello hanno chiarito che gli appelli erano stati proposti solo avverso la condanna per la bancarotta documentale, ritenendo definitivamente accertata la responsabilità per gli altri delitti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo la mancata declaratoria di prescrizione del reato riqualificato, la nullità del procedimento per il mancato rinvio dell’udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato in quanto manifestamente infondato, rilevando che il reato di bancarotta semplice documentale non era prescritto. Il calcolo difensivo, basato esclusivamente sul termine ordinario di sei anni ex art. 157 cod. pen., ometteva di considerare la maggiorazione per interruzione prevista dall’art. 161, secondo comma, cod. pen., pari a un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Con il computo corretto, il termine scadeva il 27.03.2026, senza considerare l’ulteriore sospensione ex lege n. 103/2017, applicabile, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, anche ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla successiva legislazione.
Quanto ai ricorsi degli altri due imputati, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo processuale concernente il mancato rinvio per legittimo impedimento: la richiesta non era mai stata comunicata al giudice, che non poteva pertanto valutare un impedimento di cui non aveva conoscenza. La Corte ha altresì escluso l’illegittimità della nomina del difensore d’ufficio, evidenziando che la qualificazione della condotta del difensore di fiducia come abbandono della difesa rientra nella valutazione del giudice, legittimato a nominare un sostituto ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Il secondo motivo, relativo all’insussistenza dei poteri gestori, è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente dimostrato la partecipazione attiva di entrambi gli imputati alla gestione societaria. Ogni censura è stata conseguentemente respinta, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.