Ingresso deductio spese lavoro dipendente illegittimo senza base legale (Cass. pen. Sez. 3 n. 5790 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In particolare, la Corte di Cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
L’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, rigettando l’istanza di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorso si articolava in tre motivi, con i quali si censurava la sussistenza del fumus commissi delicti, il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990 e la sussistenza del periculum.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito che, in materia di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 2019; Sez. 2, n. 31553 del 2017; Sez. 6, n. 11194 del 2012). Inoltre, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11 del 2000, secondo cui in tema di misure cautelari personali il giudice di legittimità deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata esecuzione del narcotest, la Corte ha ritenuto la doglianza generica, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato le dichiarazioni confessorie dell’indagato e le modalità di occultamento della sostanza, rinvenuta in diversi punti dell’abitazione, il quantitativo complessivo, la presenza di singole dosi già confezionate e il rinvenimento di un bilancino di precisione. Tali elementi si pongono nel solco del costante orientamento che consente di valorizzare, in punto di qualità della sostanza, anche indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 4, n. 4278 del 2009; Sez. 5, n. 5130 del 2010).
Il secondo motivo, sulla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990, è stato considerato generico: il Tribunale aveva correttamente valorizzato il dato ponderale, la suddivisione in dosi, la disponibilità di due cellulari e la circostanza che l’indagato fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al momento della contestata condotta. Anche il terzo motivo, riguardante il periculum, è stato ritenuto generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione che evidenziava come la misura gradata già applicata non avesse realizzato effetti di dissuasione.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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