La richiesta di pene sostitutive va devoluta specificamente in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 6232 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/1981 integra un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alla determinazione della pena. Essa deve essere, pertanto, specificamente devoluta al giudice dell’impugnazione con l’atto di appello o, nei limiti consentiti, con i motivi nuovi, non potendo essere proposta per la prima volta in sede di discussione. Il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, non è tenuto ad un’esposizione analitica dei criteri adottati, essendo tale valutazione riservata alla sua discrezionalità e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata anche solo alla stregua di alcuni dei parametri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cuneo, l’aveva condannata alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di circonvenzione di incapace.
Con il primo motivo, la difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, contestando l’attendibilità della consulenza tecnica e la valutazione delle deposizioni testimoniali. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e l’insufficiente motivazione sulla congruità della pena. Con il terzo motivo, censurava la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione della pena detentiva, ritenuta tardiva perché avanzata con i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando tutti i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che le censure erano articolate esclusivamente in fatto e aspecifiche, riproponendo doglianze già esaminate e confutate dai giudici di merito con motivazione esaustiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ivi inclusa la condizione di vulnerabilità della vittima e le condotte manipolative. La rivalutazione del materiale probatorio è stata ritenuta estranea al sindacato di legittimità.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità; nella specie, la motivazione era ancorata alla gravità dei fatti e all’intensità del dolo. La doglianza sulla determinazione della pena è stata reputata generica e priva di interesse, essendo stata la pena ridotta in appello in accoglimento del gravame.
Il nucleo centrale della decisione verte sul terzo motivo. La Corte ha affermato l’erroneità dell’assunto difensivo secondo cui l’istanza di conversione potesse essere validamente proposta anche in occasione della discussione. La possibilità di accedere al trattamento più favorevole ex art. 545-bis cod. proc. pen. deve coordinarsi con l’art. 597, comma primo, cod. proc. pen., che delimita la cognizione del giudice dell’impugnazione ai punti devoluti. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Tuzzolino, ogni statuizione suscettibile di autonoma impugnazione costituisce un punto di decisione autonomo, e in tale nozione rientrano le statuizioni sulla concedibilità delle pene sostitutive.
La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva implica questioni distinte da quelle sulla commisurazione della pena, richiedendo un’espressa e tempestiva devoluzione. Nel caso di specie, l’istanza era stata avanzata solo con i motivi nuovi, sede non idonea ad ampliare il thema decidendum. I giudici di legittimità hanno inoltre escluso profili di manifesta illogicità nella motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato la sostituzione, valorizzando la gravità delle modalità del fatto e l’intensità del dolo. La decisione sull’idoneità rieducativa della pena sostitutiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che non è tenuto ad esaminare analiticamente tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.