Riparazione ingiusta detenzione: la contiguità consapevole integra colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. 4 n. 7302 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la colpa penale, ma rileva nella sua sola componente oggettiva, quale condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto a quella del giudice di merito e deve essere condotta ex ante, non già per stabilire se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Integra gli estremi della colpa grave ostativa la condotta di chi, consapevole dell’altrui attività criminale, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda di indennizzo presentata da un soggetto per la custodia cautelare subita a seguito di fermo di indiziato di delitto, emesso per l’ipotesi di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per la cessione di un ingente quantitativo di cocaina.
La misura era stata applicata in relazione al solo reato di cessione di sostanza stupefacente e, successivamente, il Tribunale di Vibo Valentia aveva assolto l’interessato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste, con pronuncia divenuta irrevocabile. Avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di riparazione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza di un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Nel confermare l’impostazione del giudice della riparazione, la Suprema Corte ha precisato che il concetto di colpa rilevante quale condizione ostativa all’indennizzo non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, ovvero la condotta che, secondo l’id quod plerumque accidit, possa aver ingenerato la prevedibile applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.
La valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano autonomo rispetto a quella del giudice del processo penale: il primo deve stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale indipendente, non se determinate condotte costituiscano reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante della produzione dell’evento detenzione, anche in concorso con l’errore dell’autorità procedente.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva correttamente posto in rilievo una serie di elementi a carico del ricorrente, il quale si era inserito, con funzione di intermediario, in un’ampia rete di contatti facente capo a un soggetto già condannato per traffico di stupefacenti. Il compendio probatorio, costituito da intercettazioni telefoniche, messaggi e incontri, era stato ritenuto indicativo di una consapevole contiguità all’attività criminale altrui, tale da ingenerare nell’autorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza e da dare causa all’applicazione della misura.
Il giudice della riparazione si era, inoltre, correttamente confrontato con gli esiti del giudizio assolutorio, valorizzando la circostanza che il giudice di merito aveva acclarato come il vero oggetto delle conversazioni intercorse fosse riconducibile alla vendita di sostanza stupefacente, ritenendo risibili le altre spiegazioni fornite. La Corte ha, infine, confermato che la mancata liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente risultava giustificata, avendo la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato omesso di confrontarsi con i motivi di ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.