Appello cautelare ribaltamento giudizio richiede solo gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. 2 n. 7551 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi non richiede una motivazione rafforzata, ma impone comunque un confronto critico con le ragioni della decisione riformata. La riforma non esige la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, intesa come un livello di verosimiglianza della responsabilità dell’indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di rapina aggravata ai danni di una farmacia. Il primo giudice aveva rigettato la richiesta cautelare valorizzando solo alcuni fotogrammi, mentre il tribunale del riesame, nel parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva rivalutato l’intero compendio indiziario, in particolare i filmati integrali dei sistemi di videosorveglianza della zona.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., rilevando la mancanza della necessaria specificità dei motivi. Le censure difensive si risolvevano, infatti, in una mera alternativa lettura degli atti di indagine, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua sulla sussistenza dei gravi indizi.
Sulla questione del ribaltamento della decisione del primo giudice, la Corte ha richiamato il principio per cui non è necessaria una motivazione rafforzata, ma è indispensabile un confronto critico con la pronuncia riformata. Il tribunale aveva adeguatamente vagliato le ragioni del rigetto, evidenziando come il Gip non avesse considerato le indagini svolte attraverso la visione delle immagini captate dalle telecamere, che avevano consentito di accertare la presenza dell’indagato nella farmacia in orario coincidente con la rapina e la sua fuga nella medesima direzione di provenienza.
La Corte ha inoltre respinto la censura relativa all’invocazione del principio del ragionevole dubbio, richiamando il diverso standard cognitivo che governa il procedimento cautelare, dove è sufficiente la gravità indiziaria, inferiore alla soglia probatoria richiesta per il giudizio di merito. L’ordinanza impugnata aveva dato atto della visione diretta dei video, anche a velocità rallentata, e della coincidenza tra l’abbigliamento del rapinatore e quello risultante dalle immagini.
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Nota della Redazione
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