La minaccia tra sodali integra estorsione anche in contesto illecito (Cass. pen. Sez. 2 n. 7675 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta con cui l’agente costringe, con minacce, il coimputato di un precedente delitto a consegnargli parte del provento illecito o a soggiacere a imposizioni commerciali: la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell’oggetto della richiesta non esclude né l’ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa. Il requisito dell’ingiustizia è previsto, expressis verbis, solo per il profitto e non per il danno, che può dirsi “ingiusto” solo in quanto non iure datum, essendo irrilevante il contesto illecito in cui la coercizione è realizzata. L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura oggettiva, non richiede l’effettiva appartenenza dell’agente a un sodalizio mafioso e può essere applicata a tutti i concorrenti che abbiano conosciuto l’impiego del metodo. Per l’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale, occorrendo un contributo trascurabile nell’economia generale del crimine.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di quattro imputati per i reati di cui ai capi 1 e 2, consistenti in condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso. Gli imputati avevano costretto la persona offesa, dedita al contrabbando di sigarette, a rifornirsi esclusivamente presso di loro, a prezzi maggiorati e in quantità prefissate, nonché a corrispondere una somma di denaro per poter proseguire la vendita di gadget sportivi.
Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 629 cod. pen. per l’insussistenza della minaccia, l’inutilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa, il vizio di motivazione in ordine alla credibilità del dichiarante e l’insussistenza dell’aggravante mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. In primo luogo, ha rilevato che numerose doglianze si caratterizzavano per la mera reiterazione di argomenti già introdotti con l’atto di appello, sollecitando un’impossibile rilettura del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità. In presenza di una doppia conforme, il giudice d’appello non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che la motivazione dimostri di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Quanto all’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite da altro procedimento, la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., ricordando che ai fini dell’utilizzabilità non occorre la produzione del decreto autorizzativo, essendo previsto il solo deposito delle registrazioni e dei verbali da utilizzare. Ha inoltre precisato che il deposito “omissato” dei decreti, a tutela del segreto investigativo, non comporta inutilizzabilità, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa. Inammissibili sono state ritenute anche le censure relative alle sommarie informazioni rese dalla persona offesa, ritualmente veicolata nel processo tramite denuncia, interrogatorio e audizione in incidente probatorio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto ineccepibile la riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., chiarendo che la fattispecie tutela il patrimonio attraverso la repressione di condotte dirette a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale. Non è necessario che tale libertà sia del tutto annullata, essendo sufficiente che la richiesta sia accolta per mera convenienza per evitare un male che alla vittima appaia più grave. Nella nozione di danno rientra qualsiasi situazione che incida negativamente sull’assetto economico del soggetto, compresa la perdita di chances future di arricchimento.
Con specifico riferimento alla dedotta insussistenza dell’ingiustizia del profitto per lo svolgimento dell’attività in un contesto illecito, la Corte ha affermato che il requisito dell’ingiustizia è previsto solo per il profitto e non per il danno, essendo irrilevante che l’oggetto della richiesta provenga da una pregressa attività criminosa commessa in concorso. Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la fattispecie ha natura oggettiva e richiede un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente del soggetto passivo quello proprio di chi appartenga a un sodalizio di tipo mafioso, non essendo necessario che l’agente vi appartenga effettivamente.
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Nota della Redazione
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