Insussistenza dell’appropriazione indebita se l’amministratore agisce per l’interesse sociale (Cass. pen. Sez. 2 n. 8001 del 27.02.2026)
il dispositivo (anni uno e mesi otto di reclusione) è riportato per completezza informativa e non come dato aggiuntivo non desumibile dal testo.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di una società di capitali che compia atti di disposizione patrimoniale idonei a soddisfare, anche indirettamente o in via putativa, l’interesse sociale, difettando in tal caso sia la divaricazione tra il titolo del possesso e l’atto dispositivo, sia il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto personale. La natura favorevole alla società dell’operazione, ancorché realizzata con modalità contra ius e con creazione di riserve occulte, esclude la condotta appropriativa. L’insussistenza del delitto presupposto di appropriazione indebita comporta il venir meno del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., per mancanza del requisito della provenienza delittuosa dei beni.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.lgs. n. 74/2000 e per il delitto di autoriciclaggio, con confisca di un immobile, somme di denaro e altri beni nella sua disponibilità. L’operazione contestata consisteva nel trasferimento di una somma dal conto della società, di cui la donna era amministratrice e socia, al proprio conto personale con fittizia causale di restituzione di finanziamento soci e nel successivo giroconto della stessa a favore di altre società del gruppo, per poi essere nuovamente ritrasferita alla società originaria, con l’obiettivo di gonfiare artificiosamente il fatturato e ottenere requisiti per la partecipazione a gare pubbliche o affidamenti bancari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sull’insussistenza del delitto di appropriazione indebita quale reato presupposto dell’autoriciclaggio. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui non commette appropriazione indebita l’amministratore che ponga in essere atti dispositivi del patrimonio sociale finalizzati, anche solo indirettamente, al perseguimento dell’interesse della società, dovendosi escludere in tal caso la condotta appropriativa e il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
La Corte ha precisato che la mancanza di giustificazioni lecite dell’operazione non è sufficiente a configurare il reato, essendo necessaria una condotta di stabile espoliazione in danno della società e il perseguimento di un interesse personale. Ha inoltre valorizzato il dato della convergenza di volontà tra i diversi soggetti delle compagini societarie coinvolte, rilevando come l’intera operazione fosse stata realizzata esclusivamente a favore della società e delle altre società del gruppo, con esclusione del dolo specifico di profitto.
Quanto ai reati tributari, il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità; la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite per cui l’inammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per il capo non impugnato validamente. Infondate sono state ritenute le doglianze sul trattamento sanzionatorio, con pena base stabilita in misura prossima ai minimi edittali.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per i restanti reati in anni uno e mesi otto di reclusione. Ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello limitatamente alla confisca, dovendo esserne rideterminato l’ammontare in relazione ai soli reati tributari, con valutazione rimessa al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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