Omessa tenuta scritture bancarotta richiede dolo specifico pregiudizio creditori (Cass. pen. Sez. 5 n. 8756 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è richiesto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture, che invece integra un’ipotesi di reato a dolo generico. L’omessa tenuta della contabilità può rientrare nell’alveo dell’art. 216, comma 1, n. 2, prima ipotesi, l. fall., solo qualora si accerti che lo scopo dell’omissione fosse quello di recare pregiudizio ai creditori, essendo altrimenti impossibile distinguerla dalla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 l. fall. È altresì principio consolidato che il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, non essendo necessario il dolo specifico di cagionare il fallimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che condannava il ricorrente e gli altri due imputati, amministratori pro tempore di una società dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale impropria in concorso e di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, consistito nell’omesso pagamento dei debiti erariali. Avverso tale pronuncia erano stati proposti tre distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione sia alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, sia alla legittimità della motivazione per relationem adottata dal giudice di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ribadito il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado in caso di doppia conforme, precisando che il giudice d’appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
Quanto alla bancarotta impropria per operazioni dolose, la Corte ha ricordato che l’ingente, sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali può integrare il reato, il quale si realizza non solo quando il dissesto trovi la sua causa nelle condotte dolose, ma anche quando queste ne abbiano aggravato una situazione già in atto, non interrompendosi il nesso causale per la preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto. Sotto il profilo soggettivo, non deve essere dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, da calibrarsi in relazione alla vicenda concreta.
Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ha evidenziato una netta distinzione tra la diade “occultamento-omessa tenuta” delle scritture contabili, per cui è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la fraudolenta tenuta delle scritture, che costituisce un’ipotesi di reato a dolo generico. La sentenza impugnata è stata annullata poiché la Corte territoriale, nel confermare la condanna degli imputati per tale delitto, aveva contraddittoriamente richiamato la centralità della prova del dolo generico e sovrapposto le due fattispecie, rendendo non intellegibile a quale ipotesi di reato avesse inteso ricondurre la condotta.
La Corte ha, infine, rigettato il ricorso dell’imputato condannato per la sola bancarotta impropria, ritenendo infondate le censure relative all’insussistenza dell’elemento soggettivo e alla motivazione, in considerazione del ruolo fattivo e della preordinazione dolosa emersi dai giudizi di merito.
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Nota della Redazione
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