La garanzia pubblica integra l’erogazione di cui all’art. 640-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. 2 n. 9844 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di una garanzia rilasciata dallo Stato o da un ente pubblico in favore di un privato rientra nel novero delle “altre erogazioni comunque denominate” di cui all’art. 640-bis cod. pen. Trattandosi di condotta che impone l’assunzione di un’obbligazione con una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, determina la creazione di una posta passiva del bilancio pubblico, indipendentemente dalla circostanza che il prestito sia concretamente erogato da un soggetto privato, come un istituto bancario, il quale procede al mutuo solo in quanto assistito da garanzia pubblica.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale di Patti che aveva condannato il ricorrente per il delitto di tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. L’imputato aveva richiesto l’accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. Sosteneva, in particolare, che il finanziamento erogato ai sensi della legge n. 662 del 1996 non fosse idoneo a integrare il presupposto dell’erogazione pubblica, poiché le somme erano concesse non dallo Stato ma da un istituto bancario privato. Contestava altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l’art. 640-bis cod. pen. reprime ogni condotta tesa ad acquisire con artifici e raggiri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici. La condotta dell’imputato era consistita nell’avere richiesto finanziamenti bancari assistiti da garanzia del Fondo centrale per le piccole e medie imprese, di pacifica pertinenza pubblica.
Il tema del rilascio di una garanzia a favore di un privato da parte dello Stato risultava già affrontato in pronunce di legittimità. Le Sezioni Unite n. 11969 del 2024 avevano recepito un’interpretazione ampia del novero delle erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., includendo anche forme di assunzione di obbligazioni che costituiscono risparmi di spesa e non siano integrate dal diretto versamento di somme di denaro al privato.
Con specifico riferimento alla prestazione di garanzie, la Corte ha richiamato la pronuncia Sez. 6 n. 11246 del 2022, secondo cui rientra tra le erogazioni pubbliche la concessione, sulla base di un’autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l’erogazione del finanziamento da parte del privato. Tale rapporto è stato qualificato come triangolare, legando Fondo garante, banca concedente e imprenditore finanziato.
Il Collegio ha ribadito il principio per cui la prestazione di una garanzia pubblica determina la creazione di una posta passiva del bilancio pubblico, indipendentemente dalla circostanza che il prestito sia erogato da un soggetto privato. Ha inoltre ritenuto generica la doglianza sul difetto di motivazione della sentenza d’appello e manifestamente infondato il secondo motivo, essendo la negazione delle attenuanti generiche motivata con specifiche considerazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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