Compartecipazione consapevole dell’estraneo nella fase esecutiva integra corruzione (Cass. pen. Sez. 6 n. 9942 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione, ai fini della configurabilità del concorso dell’extraneus, non è necessaria la sua partecipazione alla fase genetica dell’accordo corruttivo, essendo sufficiente la consapevole compartecipazione alla realizzazione dello stesso, che si estrinseca anche nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione. Non risponde invece a titolo di concorso il terzo che, non essendo stato parte dell’accordo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi per la sua realizzazione. Il patto corruttivo può essere stretto anche tramite terzi intermediari, i quali concorrono nel reato realizzando il collegamento tra privato e pubblico ufficiale, purché quest’ultimo sia consenziente, e non occorre che l’intraneus sia individuato o conosciuto dal corruttore, quando non sussistano dubbi sul suo effettivo concorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all’esito del giudizio abbreviato, assolveva uno degli imputati dal reato associativo e rideterminava la pena per i reati di concorso in corruzione propria e tentata occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica, confermando la condanna per altri due imputati, ritenuti responsabili di concorso in corruzione, accesso abusivo al sistema informatico dell’ente gestore e occupazione abusiva.
La vicenda traeva origine da un sistema corruttivo facente capo a un funzionario dell’ente, che, dietro pagamento di somme di denaro, agevolava l’occupazione di alloggi popolari e la regolarizzazione di posizioni debitorie. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’accordo corruttivo e al proprio concorso nei reati, in particolare quelli propri dell’intraneus.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, ritenendo la doglianza meramente reiterativa e oppositive rispetto alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Ha evidenziato come le intercettazioni ambientali avessero dimostrato la piena consapevolezza del ricorrente del sistema illecito gestito dall’intermediario e dal funzionario, nonché il suo coinvolgimento diretto nella trattativa per la cessione dell’alloggio. Ha precisato che, ai fini dell’integrazione del reato di corruzione, è irrilevante che il pubblico ufficiale non sia individuato, quando non sussistano dubbi sul suo effettivo concorso, essendo sufficiente la consapevolezza dell’esistenza di una sponda interna all’ente.
Ha inoltre ribadito il principio per cui non è necessaria la partecipazione dell’extraneus alla fase genetica dell’accordo, essendo sufficiente la consapevole compartecipazione alla sua realizzazione. Ha quindi escluso che potesse configurarsi un intervento meramente esecutivo, in quanto l’attività di chi procura o mette a disposizione del funzionario il prezzo della corruzione costituisce essa stessa frazione delle condotte tipiche del reato.
Per il secondo imputato, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto volto a sollecitare una non consentita riconsiderazione degli elementi di fatto, evidenziando come la motivazione impugnata avesse linearmente ricostruito l’unicità dell’accordo corruttivo, smentendo la tesi difensiva della consegna di denaro solo per la pratica del congiunto. Ha valorizzato le risultanze delle videoriprese e delle intercettazioni, dalle quali emergeva la consapevolezza dell’imputato di aver beneficiato della rettifica della propria morosità, effettuata in modo non casuale ma corrispondente agli accordi intercorsi.
Quanto al terzo imputato, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla sussistenza del dolo e del concorso morale nei reati di falso e accesso abusivo, propri del pubblico ufficiale. Ha osservato che, alla luce del contesto illecito emerso, la frequenza dei contatti con l’intermediario e la consapevolezza della necessità di corrispondere il prezzo per sanare una posizione non altrimenti regolarizzabile, dimostravano la piena partecipazione dell’extraneus. Ha quindi ravvisato il concorso nella forma dell’istigazione, valorizzando l’orientamento finalistico del dolo della corruzione, integrato anche per i reati satellite dalla prefigurazione dell’azione del soggetto interno come necessariamente dipendente dalla propria condotta propulsiva.
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Nota della Redazione
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