Messa alla prova e congruità del risarcimento: valutazione discrezionale del giudice (Cass. pen. Sez. 2 n. 10523 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’ammissione al beneficio non può essere esclusa per il solo fatto della mancata integrale attività risarcitoria; resta tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della congruità dello sforzo risarcitorio offerto dall’imputato, operata sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen. e in relazione alle condizioni economiche del richiedente. Detta valutazione, ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e scevra da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi previsti dall’art. 300 cod. proc. civ., inapplicabili al processo penale: la costituzione resta valida ex tunc e la mancata comparizione degli eredi non integra un comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, configurabile, ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., solo in caso di omessa presentazione delle conclusioni in dibattimento di primo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 aprile 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania che aveva condannato l’imputata per il delitto di truffa aggravata, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nei gradi di merito.
Avverso la sentenza d’appello, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per la mancata ammissione alla messa alla prova, non potendo l’omesso risarcimento integrale del danno costituire condizione ostativa; e la violazione di legge in ordine alla rifusione delle spese processuali in favore di una parte civile deceduta alla data della pronuncia di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile.
Quanto al primo motivo, i giudici di merito avevano escluso l’ammissione alla messa alla prova ritenendo non adeguato l’importo di 10.000 euro offerto dall’imputata, a fronte di un danno complessivo di 77.000 euro derivante dalla consumazione del reato. La Corte ha chiarito che l’art. 168-bis cod. pen. attribuisce al giudice una valutazione discrezionale, che deve tenere conto delle condizioni indicate dal secondo comma della norma: l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno alle vittime. La mancata integrale attività risarcitoria non è di per sé ostativa all’ammissione, ma spetta al giudice valutare il concreto sforzo compiuto dall’imputato nell’ambito delle proprie disponibilità.
Richiamando il precedente di Sez. 2, n. 34878 del 2019, la Corte ha ribadito che il giudizio di adeguatezza del programma va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione sia all’idoneità a favorire il reinserimento sociale, sia all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato, con verifica delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. Nel caso di specie, la valutazione di non congruità dell’offerta risarcitoria, ancorata al rilevante importo del profitto illecito, è risultata esente da vizi logici e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato, in applicazione del principio per cui la morte della parte civile non determina revoca tacita della costituzione, che resta valida ex tunc; la mancata comparizione degli eredi in appello non equivale a revoca, configurabile solo nell’ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni in primo grado. Ne consegue la legittima liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili anche per il giudizio di cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
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Nota della Redazione
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