Riparazione ingiusta detenzione e criterio dell’evidenza comportamentale (Cass. pen. Sez. 3 n. 10844 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., l’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave dell’istante, quale causa di esclusione del diritto all’indennizzo, deve essere condotto con riferimento non solo alla genesi della privazione della libertà personale, ma anche alla sua protrazione. Il giudice del rinvio, nel valutare le condotte che hanno determinato l’ingiustificato protrarsi della misura, deve esprimere un giudizio “ora per allora”, fondato sugli elementi a disposizione dei giudici della cautela nel momento in cui hanno rigettato le istanze di revoca. A tal fine, la mera indicazione generica di intercettazioni è insufficiente, mentre è legittimo valorizzare comportamenti dell’istante, aventi rilevanza penale, che siano concretamente dimostrativi della sua gravissima colposità e del rischio di reiterazione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 24 novembre 2018 al 2 dicembre 2021, aveva riportato una condanna a pena detentiva di durata inferiore al periodo di custodia cautelare subito. Dopo essere stato assolto in sede di rinvio dal reato associativo, aveva proposto istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione, limitatamente al periodo eccedente la pena inflitta.
La Corte di appello, in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva nuovamente rigettato l’istanza, ritenendo che la condotta dell’istante, consapevolmente tenuta e avente rilevanza penale, avesse determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria e il protrarsi della misura. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, enunciando il principio secondo cui, ai fini della riparazione, l’indennizzo non spetta quando la privazione della libertà sia dipesa da dolo o colpa grave dell’istante. Con riferimento alla protrazione della misura, il giudizio di gravità della colpa va espresso “ora per allora”, sulla base degli elementi che i giudici della cautela avevano a disposizione al momento delle decisioni sulle istanze di revoca.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la nuova ordinanza emessa dal giudice del rinvio aveva colmato la lacuna motivazionale segnalata con il precedente annullamento, riportando puntualmente gli elementi che avevano giustificato sia l’adozione che la protrazione della misura. In particolare, erano state menzionate conversazioni dal contenuto altamente allarmante in ordine al coinvolgimento dell’istante nel traffico di stupefacenti, nonché un precedente arresto per reati della stessa natura, avvenuto in epoca anteriore all’adozione della misura.
Tali elementi, delineando la figura di un soggetto non occasionalmente coinvolto nel traffico illecito, erano stati correttamente valutati dal giudice di merito come dimostrativi della gravissima colposità delle condotte e del rischio di reiterazione, legittimando così la protrazione della misura cautelare. La Corte ha quindi escluso che il giudice di rinvio avesse valorizzato esclusivamente fattori efficienti ai fini dell’adozione della misura, e non anche della sua protrazione.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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