Inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato (Cass. pen. Sez. 5 n. 10969 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, essendo irrilevante l’autenticazione notarile della firma o la procura speciale al deposito. In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. non si applica alle accuse calunniose e, comunque, richiede che le espressioni offensive concernano in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia, avendo rilevanza funzionale per le argomentazioni difensive. In materia di querela, l’onere di provare l’intempestività grava su chi la deduce, e l’incertezza sul momento di effettiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa si risolve a favore del querelante.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato due imputati colpevoli del reato di diffamazione ai danni di un pubblico ministero, per offese contenute in un atto di opposizione all’archiviazione e nel relativo atto integrativo. Gli atti, materialmente predisposti da uno degli imputati, erano stati sottoscritti dall’altro nella qualità di difensore di fiducia della persona offesa in quel procedimento.
Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo firmava personalmente l’atto, con autentica notarile; il secondo, a mezzo del proprio difensore iscritto all’albo speciale, articolava quattro motivi incentrati sull’estensione della querela, sull’assenza di apporto concorsuale, sulla mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 598 cod. pen. e sulla tardività della querela stessa per uno dei due episodi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso proposto personalmente, rilevando che la sottoscrizione dell’atto di legittimità deve provenire esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103/2017. La firma del difensore non è una mera formalità, ma espressione della rappresentanza tecnica, sicché risultano irrilevanti l’autenticazione notarile della firma dell’imputato e la procura speciale rilasciata per il solo deposito dell’atto.
Quanto al ricorso del difensore, la Corte ha giudicato infondate le censure sull’estensione soggettiva della querela: la volontà punitiva era inequivocabilmente rivolta anche al legale, espressamente indicato quale difensore e autore della sottoscrizione dell’atto. La Corte ha altresì escluso che l’apporto del difensore potesse ridursi al mero deposito, valorizzando la sottoscrizione quale atto di assunzione di paternità del contenuto degli scritti, idoneo a integrare un contributo concorsuale nel reato.
In relazione alla scriminante di cui all’art. 598 cod. pen., la Cassazione ha confermato il principio per cui essa non opera per le accuse calunniose, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 32823 del 2019. Ha inoltre ribadito la necessità di un nesso di diretta e immediata attinenza tra le espressioni offensive e l’oggetto della controversia, richiamando Sez. 5, n. 8421 del 2019. Nel caso di specie, le accuse generiche e gratuite rivolte al pubblico ministero, additato come autore di illeciti penali e disciplinari, travalicavano ogni finalità difensiva. Infine, la Corte ha ritenuto non provata la tardività della querela: l’onere probatorio gravava sugli imputati e la conoscenza degli atti da parte della persona offesa, non presente all’udienza camerale, andava ancorata al provvedimento di trasmissione alla Procura del 16.11.2020.
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Nota della Redazione
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