Lieve entità negata non preclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 1 n. 11963 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di porto abusivo di armi improprie, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può ritenersi implicitamente disattesa dal giudice di merito quando la struttura argomentativa della sentenza non richiami elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di tenuità. Il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità implica una valutazione di non gravità del fatto, considerato nel suo complesso, compresa la personalità del reo, e non può essere confuso con una valutazione di non tenuità dell’offesa. Ne consegue che, una volta riconosciuta l’attenuante speciale, il diniego della causa di non punibilità deve essere motivato sulla base di elementi inequivocabili, non potendosi desumere implicitamente dal solo mancato riconoscimento della circostanza attenuante. In mancanza, si impone l’annullamento con rinvio affinché il giudice valuti, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., se l’offesa al bene giuridico sia di particolare tenuità e la condotta non abituale.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica e in sede di opposizione a decreto penale di condanna, aveva riconosciuto l’imputato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, occultato all’interno dell’autovettura, un bastone di 94 cm utilizzabile per l’offesa alla persona. Il giudice di merito aveva concesso l’attenuante della lieve entità, ma non si era espresso sulla richiesta difensiva di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione per la mancata valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dal testo del provvedimento impugnato emergeva tanto la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quanto la totale assenza di giustificazioni in ordine al rigetto di tale istanza.
I giudici di legittimità hanno escluso che la richiesta potesse ritenersi implicitamente disattesa, richiamando il principio per cui, in tali casi, è necessario che la motivazione contenga elementi che escludano la tenuità del fatto. Nella specie, il Tribunale aveva anzi riconosciuto che la vicenda rientrava tra le ipotesi di speciale tenuità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, il che deponeva per una valutazione di non gravità complessiva della condotta.
La Corte ha chiarito che il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità non equivale a una valutazione di non tenuità del fatto, essendo quest’ultima una valutazione autonoma che considera l’offesa al bene giuridico e la personalità del reo. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante, in altri casi, può impedire la declaratoria, ma il suo riconoscimento non può essere utilizzato implicitamente per negare la causa di non punibilità.
Nel caso in esame, il giudice di merito non aveva tratto alcun elemento valutativo dalla ricostruzione della condotta, come l’uso minatorio del bastone, che era stato solo descritto in fatto ma non utilizzato a fini valutativi. La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Marsala in diversa composizione, limitatamente alla verifica della sussistenza della causa di non punibilità, non essendo necessario alcun altro accertamento.
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Nota della Redazione
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