Ricorso del pm contro ordinanza riesame termini e decadenza nullità (Cass. pen. Sez. 2 n. 12566 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. La decadenza consegue alla scadenza del termine perentorio, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti. Resta assorbito ogni profilo concernente la deducibilità delle nullità a regime intermedio, come quella prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in un momento successivo rispetto a quello processualmente consentito.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 29 settembre 2025, con la quale era stata disposta nei confronti dell’indagata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di truffa aggravata.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 291 cod. proc. pen., per l’erroneo annullamento dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo, che il giudice per le indagini preliminari aveva correttamente escluso per il collegamento probatorio con il delitto di rapina aggravata; e la violazione dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., per la decadenza del difensore dal potere di eccepire la nullità, trattandosi di nullità a regime intermedio da dedursi nel primo atto utile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente.
L’art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che, contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Nel caso di specie, l’ordinanza del tribunale del riesame era stata comunicata al pubblico ministero in data 20 novembre 2025, mentre il ricorso era stato presentato in data 3 dicembre 2025, oltre il termine di dieci giorni, che scadeva il 1 dicembre 2025.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza, assorbendo ogni altra questione relativa ai motivi dedotti dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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