Genericità dell’appello: necessaria correlazione con le ragioni della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. 2 n. 13423 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità del gravame solo quando i motivi difettino di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata. Non è, invece, configurabile l’inammissibilità quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale della decisione gravata. Non può, altresì, essere dichiarata la genericità di un motivo di appello in ragione dell’omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, atteso che la specificità “estrinseca” consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 14 gennaio 2026, dichiarava inammissibile per genericità l’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di ricettazione di un’autovettura. Il difensore ricorre per Cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui la violazione di legge per l’erronea applicazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, nonché vizi di motivazione in ordine al rapporto tra l’onere di specificità e la concisione della motivazione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato. Nell’esaminare il provvedimento impugnato, il Collegio osserva che la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in tema di genericità, aveva fondato la propria declaratoria di inammissibilità su considerazioni relative alla mancata contestazione di alcuni punti della sentenza e all’inidoneità delle ragioni difensive a superare l’apparato motivazionale.
Tale percorso argomentativo non è condiviso dalla Suprema Corte. L’atto di appello, del quale la Corte ha preso visione, non può ritenersi talmente generico da integrare l’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 cod. proc. pen.. La difesa, infatti, aveva adeguatamente prospettato elementi di valutazione sia con riguardo all’elemento soggettivo del reato, sia con riferimento alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, sia in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con effetti sul trattamento sanzionatorio.
La Cassazione richiama il principio secondo cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo in presenza di una genericità “intrinseca” o “estrinseca” dei motivi, ma non quando questi siano ritenuti inidonei a confutare l’apparato motivazionale. Viene inoltre precisato che non può essere ravvisata la genericità di un motivo per l’omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, dovendo la specificità estrinseca consistere nella correlazione tra motivi e ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte richiama a sostegno le pronunce Sez. 5, n. 15897 del 2025 e Sez. 4, n. 40243 del 2025.
In applicazione di tali principi, la Corte ritiene che i motivi di appello fossero specifici e correlati alle ragioni della sentenza di prime cure, pur essendo potenzialmente inidonei a confutarla. La declaratoria di inammissibilità si rivela, pertanto, erronea. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio sul gravame.
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Nota della Redazione
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