Lieve entità stupefacenti richiede valutazione complessiva degli indici (Cass. pen. Sez. 7 n. 13803 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere riconosciuta solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione). La valutazione deve essere complessiva, ma al suo esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, restando ogni altra considerazione priva di incidenza sul giudizio. La qualificazione del fatto non può essere effettuata in base al solo dato quantitativo, risultante da una ricognizione statistica su sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la decisione, escludendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e negando l’applicazione di una pena sostitutiva. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata qualificazione del fatto come lieve e con il secondo la mancata applicazione di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato. Il ricorrente non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che si richiamava legittimamente a quella di primo grado, apparsa logica e congrua. L’accertata detenzione di una quantità significativa di principio attivo, pari a mg 1597,84 di hashish, e l’inserimento quale vettore dello stupefacente all’interno di un carcere, erano stati ritenuti dimostrativi dell’inserimento non occasionale nel circuito del narcotraffico e della capacità di operare professionalmente in tale mercato.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui la fattispecie del fatto lieve può essere riconosciuta solo in caso di minima offensività penale della condotta, con una valutazione complessiva che può vedere un indice negativamente assorbente. Ha inoltre precisato che la più recente giurisprudenza di legittimità, citando Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, ha chiarito che la qualificazione non può basarsi sul solo dato quantitativo risultante da una ricognizione statistica, essendo necessario l’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché non si confrontava con il giudizio di gravità dell’offesa e delle modalità della condotta, ritenute ostative alla concessione del beneficio. La Corte territoriale aveva tratto tali elementi dalla quantità di stupefacente introdotta in istituto carcerario, dall’intensità del dolo e dalle modalità di occultamento della sostanza. La motivazione è stata ritenuta sufficientemente argomentata, non avendo il ricorrente addotto argomenti incisivi.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.