Restituzione nel termine e deposito tramite p.e.c.: onere di prova della ricezione (Cass. pen. Sez. 6 n. 14485 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. è soggetta alle medesime forme previste per le impugnazioni, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., non potendo avvenire tramite fax o posta elettronica, neppure certificata. Anche nel periodo antecedente all’approvazione dei regolamenti attuativi dell’art. 111-bis cod. proc. pen., l’invio di istanze difensive tramite p.e.c. è consentito, ma grava sulla parte l’onere di provare non solo l’avvenuto inoltro e la ricezione, ma anche l’effettiva conoscenza da parte dell’ufficio ricevente entro il termine perentorio. La mera constatazione del recapito nella casella di posta elettronica della cancelleria non è sufficiente, con conseguente declaranda di inammissibilità dell’istanza tardiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 novembre 2024, confermava la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., divenendo il provvedimento irrevocabile nel febbraio 2025. I difensori, deducendo la mancata comunicazione del deposito della motivazione, proponevano istanza di restituzione nel termine per impugnare, asserendo che la loro assistita aveva appreso della condanna solo a novembre 2025, in occasione della notifica di un provvedimento di cumulo di pene.
L’istanza veniva inviata alla Corte di Cassazione tramite p.e.c. il 18 dicembre 2025, giorno di scadenza del termine, allegando una comunicazione del difensore che dichiarava di non essere riuscito a depositare l’atto tramite il portale dedicato. Il deposito in cancelleria risultava poi avvenuto il successivo 22 dicembre.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica dell’istanza di restituzione nel termine, qualificandola come atto avente natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione, della quale costituisce una precondizione logica e giuridica. Da tale premessa deriva l’applicazione del principio di tassatività e inderogabilità delle forme previste per le impugnazioni, con la conseguente esclusione della ricevibilità di atti trasmessi tramite fax o posta elettronica, semplice o certificata che sia.
Il Collegio ha tuttavia precisato che, nel periodo transitorio antecedente all’approvazione dei regolamenti attuativi dell’art. 111-bis cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile l’inoltro di memorie e istanze difensive tramite p.e.c., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale facoltà è condizionata all’onere della parte di dimostrare l’avvenuto inoltro, la ricezione e, soprattutto, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’ufficio giudiziario destinatario.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’istanza risultava inviata alle ore 20:24 del giorno di scadenza del termine, senza che fosse fornita alcuna prova della sua tempestiva ricezione e conoscenza da parte della cancelleria entro quella data. La mera attestazione dell’invio, pur in prossimità della scadenza, non è idonea a superare il vaglio di tempestività, gravando sulla parte l’onere di accertarsi dell’effettivo recepimento dell’atto.
Quanto al rito, la Corte ha escluso la necessità delle forme camerali di cui all’art. 127 cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 175 cod. proc. pen., né la sussistenza di profili discrezionali che imponessero la procedura dell’art. 611 cod. proc. pen., dichiarando l’inammissibilità dell’istanza de plano, con condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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