Parte civile soccombente in appello condannata alle spese anche non richieste (Cass. pen. Sez. 5 n. 14967 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile che propone appello avverso una sentenza di assoluzione e vede rigettato il proprio gravame è soccombente e può essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla responsabile civile, anche se analoga richiesta non era stata formulata nel giudizio di primo grado. La mancata richiesta nei gradi precedenti non determina alcuna preclusione per i gradi successivi, né la condanna richiede una specifica motivazione, costituendo il naturale effetto della soccombenza. Una motivazione è dovuta solo nel caso inverso, in cui il giudice intenda compensare le spese per giustificati motivi, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., dell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva assolto l’imputata dal reato di diffamazione e la parte civile aveva proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia. Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, aveva confermato l’assoluzione e, accogliendo la richiesta avanzata in quel grado dalla responsabile civile, aveva condannato la parte civile appellante alla rifusione delle spese sostenute da quest’ultima.
La parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo la presunta tardività della richiesta di condanna alle spese, non essendo stata formulata in primo grado, e lamentando il difetto di motivazione sulla statuizione, tenuto conto che l’assoluzione era intervenuta con formula dubitativa ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. Ha osservato che la parte civile era realmente soccombente, essendo stato rigettato l’appello avverso la pronuncia assolutoria. La circostanza che il primo giudice non avesse disposto la condanna alle spese era dovuta unicamente alla mancanza di una richiesta in tal senso da parte della responsabile civile, condizione legittimante prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen..
La richiesta formulata dalla responsabile civile solo nel giudizio di appello è stata ritenuta pienamente tempestiva e legittima: dalla mancata richiesta in primo grado non discende alcuna preclusione per i gradi successivi. La Corte ha pertanto confermato la correttezza della condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha precisato che la condanna al pagamento delle spese della parte privata soccombente non richiede alcuna motivazione specifica, essendo il naturale effetto della soccombenza. L’obbligo motivazionale sussiste solo nell’ipotesi inversa, in cui il giudice intenda compensare, in tutto o in parte, le spese in presenza di giustificati motivi.
La Corte ha ribadito che la regola della soccombenza è criterio generale, derogabile solo per giustificati motivi, e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile comporta la condanna alla rifusione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, in base al principio di causalità e soccombenza di cui agli artt. 541 e 592 cod. proc. pen. e all’art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675 – 01).
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