Alimenti contaminati e particolare tenuità del fatto: rischio per la salute ostativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 15175 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alle contravvenzioni in materia alimentare quando la condotta, per le modalità e le circostanze in cui si è realizzata, abbia determinato un rischio per la salute dei consumatori, rendendo il fatto offensivo non connotato dalla speciale tenuità richiesta dalla norma. La valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di tale rischio, se sorretta da motivazione logica e pertinente, è insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, l’irrilevanza della condotta collaborativa dell’imputato e la molteplicità delle contaminazioni possono legittimamente ostare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e giustificare un discostamento dal minimo edittale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva pronunciato, nei confronti dell’imputato, una condanna per il reato di cui all’art. 5, lett. b), in relazione all’art. 6 della legge n. 283/1962, per avere detenuto e utilizzato, nella propria attività di preparazione di pizze destinate alla vendita, alimenti in pessimo stato di conservazione, presentanti muffe, e contaminati dalla presenza di insetti.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con conseguente mancato contenimento della pena entro il minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il primo motivo di ricorso come manifestamente infondato. Il giudice di merito, con motivazione logica, aveva rigettato l’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. rilevando che la condotta dell’imputato, consistita nella detenzione e nell’uso di alimenti alterati e contaminati per la farcitura di pizze da porre in vendita, aveva cagionato un rischio per la salute degli avventori. Tale circostanza, valorizzata dal Tribunale, è stata ritenuta dalla Corte dirimente per escludere la particolare tenuità dell’offesa, in quanto la messa in pericolo della salute pubblica integra un profilo di offensività che non può essere considerato di lieve entità.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno condiviso la pertinenza della motivazione del Tribunale laddove aveva rimarcato l’irrilevanza della condotta collaborativa dell’imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché aveva considerato, nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena, le plurime contaminazioni degli alimenti per discostarsi dal minimo edittale.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000 e non ravvisando elementi per ritenere che la parte avesse proposto l’impugnazione senza colpa, ha disposto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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