Notifica nulla del decreto di giudizio immediato e termini di custodia (Cass. pen. Sez. 2 n. 16346 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l’esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell’udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa. La regressione del procedimento, conseguente ad una erronea decisione del giudice, non comporta una nuova decorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., quando l’ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero è emessa nel corso di un’unica fase ancora non conclusa. La mancata allegazione di elementi sopravvenuti rende inammissibile la deduzione sulla sopravvenuta carenza di esigenze cautelari in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, aveva presentato istanza volta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini. L’istanza era stata respinta dal Gip del Tribunale di Potenza e il successivo appello era stato rigettato dal Tribunale di Potenza.
Avverso tale ordinanza il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale penale ex art. 274 e 303 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione. La difesa sosteneva che la nullità del decreto di giudizio immediato, dichiarata dal Tribunale con restituzione degli atti al G.i.p., avrebbe dovuto comportare la decorrenza dei termini custodiali dalla data di emissione della misura, con conseguente scadenza già maturata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo generico ed aspecifico, non confrontandosi con la motivazione ampia e argomentata del Tribunale. Il giudice di merito aveva correttamente ricostruito la sequenza procedimentale, identificando la nullità della notifica del decreto di giudizio immediato e sottolineando l’anomalia della regressione del procedimento, atteso che l’attività di rinnovazione avrebbe dovuto essere espletata dal collegio giudicante.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non fa decorrere nuovamente i termini di durata massima della custodia cautelare, poiché la declaratoria interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione ad una fase diversa. Ha inoltre precisato che, anche in caso di regressione del procedimento, non si verifica una nuova decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., quando l’ordinanza di trasmissione degli atti è emessa nel corso di un’unica fase ancora non conclusa.
Quanto alla dedotta sopravvenuta carenza di pericula libertatis, la Corte ha rilevato l’evidente inammissibilità della deduzione, sia per la mancata allegazione di elementi sopravvenuti idonei a tal fine, sia per l’oggettiva omessa deduzione del tema davanti al primo giudice di merito, circostanza con la quale il ricorrente non si era confrontato.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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