Esecuzione sentenza Carta Docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 7685 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione sulla base della mancata esecuzione del giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. L’allegazione dell’avvenuta notificazione della sentenza passata in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 spostano l’onere della prova a carico del debitore, che deve dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta. Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, il giudice nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, su richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, I Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il sistema proprio di tale beneficio e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi ed era passata in giudicato. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alle statuizioni di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte dalla legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Ha inoltre dichiarato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, la sentenza ha affermato che spetta al debitore, e non al creditore, provare l’adempimento o la causa di impossibilità sopravvenuta. La mancata costituzione sostanziale del Ministero ha pertanto determinato l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo il giudice amministrativo limitarsi a verificare l’esecuzione delle statuizioni del giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente nel termine di 60 giorni. Ha infine rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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