Mancato ricorso contro il diniego comporta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 242 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di accertamento del debito erariale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, a seguito di istanza di autotutela, adotti un nuovo provvedimento che, all’esito di una rinnovata istruttoria, confermi integralmente la pretesa creditoria. In tale evenienza, l’interesse del ricorrente si trasla sul diniego di riesame, il quale costituisce esercizio compiuto del potere e deve essere autonomamente impugnato, non potendo l’originaria impugnazione conservare utilità ai fini della decisione.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia Penitenziaria impugnava il provvedimento con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva accertato un debito erariale di € 11.935,01 per somme percepite durante il periodo di aspettativa senza assegni e per il trattamento ridotto al 50% della retribuzione. L’interessato deduceva un errore nel calcolo del periodo massimo di aspettativa e la violazione dell’obbligo di comunicazione anticipata del raggiungimento del limite, lamentando altresì la mancata correzione in autotutela e l’errata quantificazione del dovuto.
Con ordinanza cautelare, la Sezione aveva respinto l’istanza di sospensione, ma aveva rilevato l’obbligo dell’Amministrazione di quantificare esattamente le somme. Il ricorrente presentava quindi istanza volta a ottenere lo scomputo di una parte dell’importo, ma la Ragioneria, con provvedimento del 24 agosto 2023, all’esito dell’istruttoria, confermava la debenza dell’intera somma, precisando che essa era già stata quantificata nel procedimento di autotutela concluso dall’Amministrazione di appartenenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente segnalato alle parti, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento del 24 agosto 2023. Ha quindi osservato che tale atto non costituisce una mera conferma del precedente, ma un provvedimento adottato all’esito di una nuova e accurata istruttoria, con nuova motivazione, che ha respinto l’istanza di autotutela e la richiesta di riduzione dell’importo.
La circostanza che la pretesa fosse già stata quantificata in un parallelo e concluso procedimento di autotutela, non censurato in giudizio, ha indotto il Tribunale a ritenere che l’originaria impugnazione avesse perso ogni utilità. L’interesse del ricorrente si è, infatti, trasferito sul diniego di riesame, con cui l’Amministrazione ha compiutamente rieditato l’esercizio del potere, confermando il recupero e rigettando l’istanza con un rinnovato corredo motivazionale.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese in ragione della particolarità della questione. La decisione sottolinea l’onere del ricorrente di impugnare tempestivamente il provvedimento che definisce il procedimento di autotutela, pena la perdita di interesse alla decisione sull’atto originario.
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Nota della Redazione
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