Nomina commissario ad acta e termine per riconoscimento titolo estero (TAR Lazio n. 4660 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’UE per l’insegnamento di sostegno, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Scaduto tale termine, sussiste il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nella valutazione dell’istanza, l’Amministrazione deve considerare l’intero compendio di conoscenze e competenze acquisite, verificando l’equipollenza del titolo e disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo in data 28.6.2025. L’Amministrazione non dava riscontro all’istanza nel termine previsto dalla legge. La ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, e ha accertato che tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, configurandosi il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Quanto al termine da assegnare per l’adozione del provvedimento, il Tribunale ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerando il notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie. Ha inoltre disposto che, in caso di ulteriore inerzia, provveda il commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, entro i successivi 90 giorni.
Nel merito, il Collegio ha ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di esaminare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, sulla base dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e richiamati dal Giudice d’appello, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelle richieste e che sussista la coerenza con la direttiva 2005/36/UE per il riconoscimento della qualifica di docente specializzato.
La sentenza richiama, infine, il principio della Corte di Giustizia nella causa C-313/01 Morgenbesser, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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